IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - testo unico delle norme sulla circolazione stradale, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942 - ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunia' economica europea concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 22 gennaio 1988, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988, con il quale viene data attuazione alle direttive numeri 85/3/CEE, 86/360/CEE e 86/364/CEE; Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee del 18 luglio 1989 n. 89/461/CEE pubblicata nella "Gazzzetta Ufficiale" della CEE n. L 226 del 3 agosto 1989 che modifica talune disposizioni della direttiva n. 85/3/CEE; Considerato che l'applicazione delle norme contenute nella predetta direttiva consente agli utilizzatori dei veicoli una maggiore competitivita' nel campo dei trasporti; Ritenuta la necessita' urgente di consentire all'industria la possibilita' di avviare i programmi di adeguamento della produzione alle nuove norme tecniche; Decreta: Art. 1. 1. La lunghezza massima ammessa per gli autoarticolati e' di 16,50 metri a condizione che: l'avanzamento massimo dell'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio non superi i 12,00 m; il raggio massimo d'ingombro anteriore del semirimorchio non superi i 2,04 m. 2. La lunghezza massima del semirimorchio puo' superare quella di 12,50 m stabilita nell'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. 3. Per l'omologazione dei veicoli trattori e dei semirimorchi costruiti in applicazione delle disposizioni suddette, si osservano le norme della legge n. 942/73 e quelle sulla fascia d'ingombro avente raggio esterno di 12,50 m e interno di 5,30 m, a norma del punto 1.5 dell'allegato I alla direttiva n. 85/3. 4. I veicoli costruiti in applicazione delle disposizioni suddette sono omologati a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 942 e delle rispettive disposizioni di esecuzione.