IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti  gli  articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 -  testo  unico  delle  norme
sulla   circolazione   stradale,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973,  n.  942  -  ricezione  nella
legislazione  italiana  delle  direttive  della  Comunia'   economica
europea concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relativi all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi;
  Visto l'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987;
  Visto  il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie del 22 gennaio 1988, n.  78,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988, con il quale viene data attuazione
alle direttive numeri 85/3/CEE, 86/360/CEE e 86/364/CEE;
  Visto  il  proprio  decreto  del 22 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987;
  Visto  l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 109 del  13  maggio
1987;
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee
del  18  luglio  1989  n.  89/461/CEE  pubblicata  nella   "Gazzzetta
Ufficiale"  della  CEE n. L 226 del 3 agosto 1989 che modifica talune
disposizioni della direttiva n. 85/3/CEE;
  Considerato che l'applicazione delle norme contenute nella predetta
direttiva  consente  agli  utilizzatori  dei  veicoli  una   maggiore
competitivita' nel campo dei trasporti;
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  di  consentire  all'industria la
possibilita' di avviare i programmi di adeguamento  della  produzione
alle nuove norme tecniche;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La lunghezza massima ammessa per gli autoarticolati e' di 16,50
metri a condizione che:
   l'avanzamento  massimo  dell'asse  della ralla rispetto alla parte
posteriore del semirimorchio non superi i 12,00 m;
   il  raggio  massimo  d'ingombro  anteriore  del  semirimorchio non
superi i 2,04 m.
  2.  La  lunghezza massima del semirimorchio puo' superare quella di
12,50  m  stabilita  nell'art.  32,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393, modificato
dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.
  3.  Per  l'omologazione  dei  veicoli  trattori  e dei semirimorchi
costruiti in applicazione delle disposizioni suddette,  si  osservano
le  norme  della  legge  n.  942/73  e quelle sulla fascia d'ingombro
avente raggio esterno di 12,50 m e interno di 5,30  m,  a  norma  del
punto 1.5 dell'allegato I alla direttiva n. 85/3.
  4.  I veicoli costruiti in applicazione delle disposizioni suddette
sono omologati a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 942  e  delle
rispettive disposizioni di esecuzione.