IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte formulate dalla facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 28 settembre 1987 e 25 marzo 1988; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in "disegno industriale", con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la scuola di specializzazione in "ingegneria della produzione industriale": Scuola di specializzazione in "ingegneria della produzione industriale" Art. 566. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in "ingegneria della produzione industriale". La scuola ha lo scopo di creare una figura professionale a base tecnica altamente interdisciplinare, ma con compiti prevalentemente gestionali, che sia in grado di dominare il complesso mondo delle moderne tecniche di produzione. La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria della produzione industriale. Art. 567. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede circa trecento ore di insegnamento formale e cento di attivita' pratiche guidate, seminari ed esercitazioni; queste ultime attivita' saranno programmate di anno in anno dal consiglio della scuola. Inoltre gli allievi dovranno svolgere in ogni anno di corso un tirocinio ai sensi del successivo art. 573. Al termine degli studi e' prevista la discussione di un elaborato riguardante l'analisi di un caso aziendale. Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi piu' eventuali ripetenti. Art. 568. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di ingegneria. Art. 569. - Il concorso per l'ammissione alla scuola e' riservato ai laureati in ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 570. - L'elenco delle discipline che saranno seguite nei due anni di corso e' il seguente: 1 Anno: calcolo delle probabilita' e statistica (s); metodi della ricerca operativa (a); analisi del valore (s); tecniche di progettazione automatica (a); cicli di lavorazione e attrezzature (a); due materie scelte nell'elenco seguente (tutte annuali): controllo numerico delle macchine utensili; ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche; complementi di tecnologia meccanica; elettronica applicata e strumentazione; controllo dei processi; regolazione delle macchine e degli impianti; economia e organizzazione aziendale. 2 Anno: gestione degli impianti industriali (a); programmazione e controllo della produzione (a); economia applicata all'ingegneria (s); controllo della qualita' (s); quattro materie scelte nell'elenco seguente (tutte annuali): lavorazioni meccaniche speciali; criteri di impiego delle macchine utensili; robotica industriale; gestione della informazione; intelligenza artificiale; sistemi informativi aziendali; gestione del personale e relazioni industriali; ergotecnica; servizi di stabilimento; sicurezza del lavoro. Art. 571. - Le materie a scelta verranno attivate di volta in volta su proposta del collegio dei docenti, in base alle richieste delle industrie ed alla disponibilita' del corpo docente. Art. 572. - Tutti i corsi afferiscono alla facolta' di ingegneria. Qualora nella facolta' non sia reperibile alcun docente per l'insegnamento di una determinata materia e' possibile avvalersi di docenti della stessa materia o di materia affine di altra facolta', previa delibera della facolta' interessata. Art. 573. - In ciascun anno di corso gli allievi devono svolgere un tirocinio di quattro mesi sotto la guida di un docente, nei laboratori che saranno indicati dal consiglio della scuola o presso aziende del comprensorio, previa approvazione del consiglio stesso. Per poter sostenere gli esami gli allievi devono aver frequentato almeno il 60% delle lezioni ed aver eseguito gli elaborati e le esperienze previste nell'ambito di ciascun corso. Art. 574. - Superati gli esami dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un caso aziendale, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ingegneria della produzione industriale. Firenze, addi' 23 agosto 1989 Il pro-rettore: ZAMPI