IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 3, punto 2, del citato regolamento
che  demanda  agli  Stati   membri   la   possibilita'   di   rendere
obbligatoria,   vietare   o   limitare   l'utilizzazione   di  alcune
indicazioni nella designazione dei vini  da  tavola  con  indicazione
geografica prodotti nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Umbria"  per  i  vini  da
tavola,   la  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
l'autorizzazione  all'uso  di  indicazioni  aggiuntive   nonche'   di
riferimenti a nomi di vitigni;
  Visto il parere espresso dalla regione Umbria;
  Visto  il  proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 1989;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione  geografica "Umbria" per i vini da
tavola, alla  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
all'autorizzazione  all'uso  di  indicazioni  aggiuntive  nonche'  di
riferimenti a nomi di vitigni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta  l'indicazione  geografica  dei  vini  da  tavola
"Umbria".
  La  zona  di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al
precedente comma si identifica con il territorio amministrativo della
regione Umbria.