IL RETTORE Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione in data 26 settembre 1986, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 1986, con la quale il consiglio della facolta' di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Universita' nel senso che al capo III - sezione IV "Norme speciali per la facolta' di lettere e filosofia" vengano soppressi gli articoli dal n. 42 al n. 60 concernenti le scuole di perfezionamento in filosofia, storia medioevale e moderna (mai attivata), storia dell'arte, discipline archeologiche, lingue e linguistica (mai attivata), scienze e storia della letteratura italiana, scienze dell'antichita'; Ritenuto che le motivazioni addotte per tale soppressione siano meritevoli di accoglimento; Veduto, in argomento, il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 12 dicembre 1987; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV "Norme speciali per la facolta' di lettere e filosofia", gli articoli dal n. 42 al n. 60 concernenti le scuole di perfezionamento in filosofia, storia medioevale e moderna (mai attivata), storia dell'arte, discipline archeologiche, lingue e linguistica (mai attivata), scienze e storia della letteratura italiana, scienze dell'antichita', sono soppressi. Urbino, addi' 5 agosto 1989 Il rettore: BO