IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1973,  concernente  la
ricognizione e la classificazione degli uffici  del  Ministero  della
sanita'  in  relazione  al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio 1974, registrato alla
Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n.  2  Sanita',  foglio  n.
232,  riguardante  il  regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e
successive modificazioni;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   delegare  talune  attribuzioni  al
Sottosegretario di Stato per la sanita' on. avv. Paolo Bruno;
                               Decreta:
  Al  Sottosegretario  di  Stato  per la sanita' on. avv. Paolo Bruno
sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:
   alla   Direzione   generale  degli  affari  amministrativi  e  del
personale;
   alla Direzione generale dei servizi veterinari;
   alla   Direzione   generale   dei   servizi  dell'igiene  pubblica
(limitatamente  alla  polizia  mortuaria  e  all'edilizia   abitativa
speciale);
   al Servizio ispettivo centrale;
   gli  atti ed i provvedimenti riguardanti le richieste di parere al
Consiglio di Stato su schemi di contratto.
  Sono,  altresi',  delegati al Sottosegretario on. avv. Paolo Bruno,
con riferimento e nei  limiti  delle  materie  innanzi  indicate,  le
funzioni e gli atti seguenti:
   risposte  orali  e  scritte  alle  interrogazioni, interpellanze e
mozioni parlamentari;
   rappresentanza  del  Ministro nei lavori parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
   atti  non  menzionati dal presente decreto che rivestano carattere
di assoluta urgenza e non siano per legge riservati  alla  competenza
esclusiva del Ministro stesso.
  Sono  riservati  in  ogni  caso  al  Ministro  gli  atti  che,  pur
concernendo le materie sopra delegate, rivestano  speciale  rilevanza
politico-amministrativa.
  E'  delegata, inoltre, al Sottosegretario on. avv. Paolo Bruno, nei
casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza del
consiglio di amministrazione del Ministero.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 4 agosto 1989
                                              Il Ministro: DE LORENZO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1989
Registro n. 11 Sanita', foglio n. 87