IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827, e le successive aggiunte e modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, con il quale e' stata cambiata la denominazione di due servizi del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, concernente la modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attivita' promozionale delle esportazioni italiane; Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240, concernente provvidenze a favore dei consorzi per il commercio estero; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli regolamentati in sede CEE; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente il nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia; Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989, con il quale e' stato costituito il Governo presieduto dall'on.le Giulio Andreotti; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989 in corso di registrazione, concernente la regolamentazione della firma degli atti del Ministro; Ritenuta l'opportunita' di conferire la delega della firma di taluni atti ai Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Al Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi e' delegata, fatta salva la facolta' da parte dei Ministro di avocazione, la firma dei seguenti atti e provvedimenti: a) autorizzazioni valutarie di importo compreso tra 10 e 30 miliardi di lire nei confronti dei Paesi dell'America latina, dei Paesi a commercio di Stato, nonche' dei Paesi asiatici, con esclusione di quelli del Medio Oriente e l'inclusione di Iran e Iraq; b) autorizzazioni di proroga, fino ad un anno dei termini di validita', di precedenti autorizzazioni valutarie per operazioni di importo superiore a 20 miliardi di lire nei confronti dei Paesi indicati alla lettera a); c) provvedimenti riguardanti gli incameramenti a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni e delle sostitutive fidejussioni prestate nei casi di pagamenti anticipati di merci da importare; d) modifica, nonche' proroga fino ad un anno dei termini di validita' delle autorizzazioni di importazione ed esportazione nei confronti dei Paesi indicati alla lettera a); e) concessione di contributi di ammontare superiore a lire 300 milioni e non superiore a lire 700 milioni, gravanti sul bilancio del Ministero, in favore delle iniziative per lo sviluppo degli scambi con l'estero e relative alle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria; f) variazioni del programma promozionale approvato dal Ministero che comportino importi non superiori a lire 300 milioni, relative ai Paesi indicati alla lettera a); g) variazioni della modalita' di attuazione delle iniziative incluse in detto programma ed aventi un costo compreso tra lire 300 milioni e lire 500 milioni relative ai Paesi indicati alla lettera a). In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi la firma dei suddetti atti e provvedimenti e' delegata al Sottosegretario on.le Paolo Del Mese.