IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visti  i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio
1924, n. 827, e le successive aggiunte e modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10
luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n.
542, con il quale e' stata cambiata la denominazione di  due  servizi
del Ministero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, concernente la  disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
amministrazioni dello Stato;
  Vista  la legge 16 marzo 1976, n. 71, concernente la modifica delle
procedure  amministrative  e  contabili  in  materia   di   attivita'
promozionale delle esportazioni italiane;
  Vista  la  legge  21 maggio 1981, n. 240, concernente provvidenze a
favore dei consorzi per il commercio estero;
  Visto  il  decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella
legge 11 febbraio  1970,  n.  23,  concernente  l'organizzazione  dei
mercati dei prodotti agricoli regolamentati in sede CEE;
  Vista  la  legge  4  novembre  1965,  n. 1213, concernente il nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;
  Visto  il  testo  unico delle leggi doganali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  Visto  il  testo  unico  delle norme di legge in materia valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,
n. 148;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1989,  con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Governo
presieduto dall'on.le Giulio Andreotti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  27  luglio  1989  in  corso  di
registrazione, concernente la regolamentazione della firma degli atti
del Ministro;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  conferire  la  delega  della firma di
taluni atti ai Sottosegretari di Stato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Al  Sottosegretario di Stato on.le Alberto Rossi e' delegata, fatta
salva la facolta' da parte dei Ministro di avocazione, la  firma  dei
seguenti atti e provvedimenti:
    a)  autorizzazioni  valutarie  di  importo  compreso  tra 10 e 30
miliardi di lire nei confronti dei  Paesi  dell'America  latina,  dei
Paesi   a  commercio  di  Stato,  nonche'  dei  Paesi  asiatici,  con
esclusione di quelli del Medio Oriente e l'inclusione di Iran e Iraq;
    b)  autorizzazioni  di  proroga,  fino  ad un anno dei termini di
validita', di precedenti autorizzazioni valutarie per  operazioni  di
importo  superiore  a  20  miliardi  di  lire nei confronti dei Paesi
indicati alla lettera a);
    c)   provvedimenti   riguardanti   gli   incameramenti  a  favore
dell'erario  dello  Stato  delle   cauzioni   e   delle   sostitutive
fidejussioni  prestate  nei  casi di pagamenti anticipati di merci da
importare;
    d)  modifica,  nonche'  proroga  fino  ad  un anno dei termini di
validita' delle autorizzazioni di importazione  ed  esportazione  nei
confronti dei Paesi indicati alla lettera a);
    e)  concessione  di  contributi di ammontare superiore a lire 300
milioni e non superiore a lire 700 milioni, gravanti sul bilancio del
Ministero,  in  favore  delle iniziative per lo sviluppo degli scambi
con l'estero  e  relative  alle  seguenti  regioni:  Piemonte,  Valle
d'Aosta,   Lombardia,  Trentino-Alto  Adige,  Veneto,  Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria;
    f)  variazioni del programma promozionale approvato dal Ministero
che comportino importi non superiori a lire 300 milioni, relative  ai
Paesi indicati alla lettera a);
    g)  variazioni  della  modalita'  di  attuazione delle iniziative
incluse in detto programma ed aventi un costo compreso tra  lire  300
milioni  e  lire  500 milioni relative ai Paesi indicati alla lettera
a).
  In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato on.le
Alberto Rossi la firma dei suddetti atti e provvedimenti e'  delegata
al Sottosegretario on.le Paolo Del Mese.