IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  202/FPC/ZA  dell'8  maggio 1984,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del  16  maggio  1984,
concernente  la  delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e
Caserta per l'espletamento dell'attivita' di soccorso  ed  assistenza
in  favore  delle  popolazioni  interessate  dal terremoto del 7 e 11
maggio 1984;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1638/FPC  dell'11  gennaio 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1989, con la
quale,  da  ultimo, e' stata tra l'altro disposta la proroga, fino al
31 dicembre 1989, dei decreti di requisizione adottati  dal  prefetto
di  Isernia,  in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza numero
202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984;
  Vista la nota n. 14052 dell'8 giugno 1989 con la quale il comune di
Isernia ha rappresentato la  necessita'  di  disporre  una  ulteriore
proroga  della validita' delle requisizioni disposte, per il ricovero
dei senza tetto a seguito degli eventi sismici del  maggio  1984,  in
forza della sopra citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984;
  Visto il telegramma n. 995/24 B/P.C. del 9 agosto 1989 con il quale
la prefettura di Isernia esprime parere  favorevole  in  merito  alle
predette  richieste, quantificando in diciotto le requisizioni ancora
in essere in forza di decreti prefettizi;
  Ravvisata,   quindi,   l'opportunita'  di  accedere  alla  predetta
richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  La  validita'  dei  decreti prefettizi di requisizione adottati per
alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici del  7  e  11
maggio  1984  dal  prefetto  di  Isernia  in  attuazione  dell'art. 2
dell'ordinanza  n.  202/FPC/ZA  dell'8  maggio  1984   citata   nelle
premesse, e' ulteriormente differita al
31 dicembre 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 ottobre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO