IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  regolamento  per la fabbricazione metrica, approvato con
regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni,
con   particolare   riferimento   al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 agosto 1972, n. 622;
  Rilevato   che   l'art.   5  del  precitato  regolamento  prescrive
l'applicazione sugli strumenti metrici  di  bolli  secondo  modalita'
tali da impedire, fra l'altro, possibilita' di alterazioni;
  Ritenuto che ai fini della tutela della fede pubblica i dispositivi
trasduttori e le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione,  la
visualizzazione  e  la  stampa dei dati di peso, di volume e di altre
grandezze correlate ai predetti dati, devono essere considerati parte
integrante  degli  strumenti  in  cui sono incorporati o associati e,
pertanto, assoggettati, sotto  il  profilo  della  legalizzazione,  a
vincoli analoghi a quelli degli strumenti medesimi;
  Rilevata  la  necessita' di dettare norme organiche sulle modalita'
di  legalizzazione  dei  dispositivi  ed  apparecchiature  richiamati
sopra;
  Considerata,   altresi',   l'opportunita'   di   consentire   senza
l'emanazione di specifico provvedimento,  modifiche  senza  rilevanza
metrologica   degli   strumenti   metrici   e   dei   dispositivi  ed
apparecchiature sopracitati;
  Visti  i  pareri  favorevoli espressi dal comitato centrale metrico
nelle sedute del 23 febbraio 1989 e del 23 maggio 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Negli   strumenti   per   pesare   e   per  misurare  e  nelle
apparecchiature  ad  essi  associate,  disciplinati   dalla   vigente
normativa  metrologica, presentati alla verificazione prima a partire
dal 1›  ottobre  1989,  deve  essere  garantita,  mediante  opportuno
sistema  protetto  da  bolli, l'inaccessibilita' dei seguenti organi,
qualora non risultino  gia'  inseriti  nell'involucro,  vincolato  da
bolli, dello strumento o dell'apparecchiatura:
    a)   dispositivi   per   la   trasduzione   delle  grandezze  che
intervengono  ai  fini  dell'elaborazione  elettronica  della  misura
finale visualizzata o stampata;
    b)  apparecchiature  elettroniche  destinate all'elaborazione dei
dati  forniti  dagli  organi  trasduttori  di  cui  alla  lettera  a)
precedente,  dalla tastiera e da altre eventuali periferiche, nonche'
alla visualizzazione dei dati elaborati;
    c)  apparecchiature facenti fede in rapporto tra terzi, destinate
a gestire, a ripetere su appositi organi indicatori o  a  stampare  i
risultati  della  misura ed altri dati correlati ai fini metrologici.
Nelle apparecchiature resta salva l'accessibilita' necessaria per  la
sostituzione dei supporti cartacei e della testina di stampa;
    d)  apparecchiature  elettroniche  per  la  determinazione  delle
quantita' della merce da ritirare mediante prepagamento  o  l'impiego
di tessere magnetiche, o di altri sistemi.
  2.  Nelle  bilance  approvate  dal Ministero delle finanze sotto il
profilo  fiscale  ed  utilizzate   quali   misuratori   fiscali,   le
disposizioni  del  comma  1 si applicano esclusivamente ai componenti
delle apparecchiature elettroniche non garantite  dal  bollo  apposto
dagli  uffici  finanziari  competenti,  o  da  quello sostitutivo dei
centri di assistenza tecnica autorizzati dallo stesso Ministero delle
finanze.