IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622; Rilevato che l'art. 5 del precitato regolamento prescrive l'applicazione sugli strumenti metrici di bolli secondo modalita' tali da impedire, fra l'altro, possibilita' di alterazioni; Ritenuto che ai fini della tutela della fede pubblica i dispositivi trasduttori e le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione, la visualizzazione e la stampa dei dati di peso, di volume e di altre grandezze correlate ai predetti dati, devono essere considerati parte integrante degli strumenti in cui sono incorporati o associati e, pertanto, assoggettati, sotto il profilo della legalizzazione, a vincoli analoghi a quelli degli strumenti medesimi; Rilevata la necessita' di dettare norme organiche sulle modalita' di legalizzazione dei dispositivi ed apparecchiature richiamati sopra; Considerata, altresi', l'opportunita' di consentire senza l'emanazione di specifico provvedimento, modifiche senza rilevanza metrologica degli strumenti metrici e dei dispositivi ed apparecchiature sopracitati; Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato centrale metrico nelle sedute del 23 febbraio 1989 e del 23 maggio 1989; Decreta: Art. 1. 1. Negli strumenti per pesare e per misurare e nelle apparecchiature ad essi associate, disciplinati dalla vigente normativa metrologica, presentati alla verificazione prima a partire dal 1 ottobre 1989, deve essere garantita, mediante opportuno sistema protetto da bolli, l'inaccessibilita' dei seguenti organi, qualora non risultino gia' inseriti nell'involucro, vincolato da bolli, dello strumento o dell'apparecchiatura: a) dispositivi per la trasduzione delle grandezze che intervengono ai fini dell'elaborazione elettronica della misura finale visualizzata o stampata; b) apparecchiature elettroniche destinate all'elaborazione dei dati forniti dagli organi trasduttori di cui alla lettera a) precedente, dalla tastiera e da altre eventuali periferiche, nonche' alla visualizzazione dei dati elaborati; c) apparecchiature facenti fede in rapporto tra terzi, destinate a gestire, a ripetere su appositi organi indicatori o a stampare i risultati della misura ed altri dati correlati ai fini metrologici. Nelle apparecchiature resta salva l'accessibilita' necessaria per la sostituzione dei supporti cartacei e della testina di stampa; d) apparecchiature elettroniche per la determinazione delle quantita' della merce da ritirare mediante prepagamento o l'impiego di tessere magnetiche, o di altri sistemi. 2. Nelle bilance approvate dal Ministero delle finanze sotto il profilo fiscale ed utilizzate quali misuratori fiscali, le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai componenti delle apparecchiature elettroniche non garantite dal bollo apposto dagli uffici finanziari competenti, o da quello sostitutivo dei centri di assistenza tecnica autorizzati dallo stesso Ministero delle finanze.