IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro n. 11 Trasporti, foglio n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1988, con il quale e' stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324; Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324/1976, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti; Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta; Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; Decreta: Art. 1. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.480 a L. 2.670 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.100 a L. 3.330 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 910 a L. 980 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.380 a L. 1.480 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 324/1976, recante "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1986. - La legge n. 25/1985, recante "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23 febbraio 1985. - Il D P.R. 11 luglio 1988 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge n. 324/1976, ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1988. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 324/1976 e' il seguente: "Art. 8. - La misura dei diritti previsti dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni due anni, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentita la commissione di cui al successivo art. 9. Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali. Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua emanazione". - La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge n. 25/1985, si e' espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 5 luglio 1988. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 e' il seguente: "Art. 2. - I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi".