IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  5  maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15
febbraio 1985, n. 25;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro  n.  11
Trasporti,  foglio n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299
del 22 dicembre 1988, con il quale e'  stato  elevato  l'importo  dei
diritti  per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;
  Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della
stessa legge n. 324/1976, cosi' come  sostituito  dall'art.  1  della
legge  15  febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso
degli aeroporti;
  Considerato    che,    attraverso   l'adeguamento   delle   tariffe
aeroportuali,   si   rende   necessario   procedere    al    recupero
dell'incremento  generale  dei  costi  e  compensare le intervenute e
prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;
  Sentita  la  commissione  prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio
1976, n. 324, cosi'  come  modificato  dall'art.  8  della  legge  15
febbraio 1985, n. 25;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art.
2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:
   1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
da L. 2.480 a L. 2.670 per ogni tonnellata o frazione  di  tonnellata
sulle  prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal
certificato di navigabilita';  da  L.  3.100  a  L.  3.330  per  ogni
successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
   2)  per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti
del  territorio  nazionale,  con  esclusione  di  quelli  adibiti  ad
attivita'  didattica: da L. 910 a L. 980 per tonnellata o frazione di
tonnellata sulle prime 25 tonnellate  del  peso  massimo  al  decollo
risultante  dal  certificato di navigabilita'; da L. 1.380 a L. 1.480
per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 324/1976, recante "Nuove norme in materia
          di diritti per l'uso degli  aeroporti  aperti  al  traffico
          aereo civile", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 142 del 31 maggio 1986.
             -  La  legge n. 25/1985, recante "Nuove norme in materia
          di diritti per l'uso degli  aeroporti  aperti  al  traffico
          aereo  civile,  di utilizzo del servizio di assistenza alla
          navigazione aerea  in  rotta  e  modifiche  all'ordinamento
          dell'AAAVTAG", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 47 del 23 febbraio 1985.
             -  Il  D P.R. 11 luglio 1988 concerne l'ultima revisione
          apportata alla misura dei diritti previsti dalla  legge  n.
          324/1976,  ed  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 299 del 22 dicembre 1988.
             -  Il  testo  dell'art.  8 della legge n. 324/1976 e' il
          seguente:
             "Art. 8. - La misura dei diritti previsti dalla presente
          legge e' soggetta a revisione ogni due  anni,  da  attuarsi
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro per i trasporti, di concerto  con  i  Ministri
          per  il  tesoro e per le finanze, sentita la commissione di
          cui al successivo art. 9.
             Tale  revisione  deve  tenere  conto  delle  esigenze di
          politica tariffaria del settore e dell'andamento dei  costi
          e servizi aeroportuali.
             Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta
          giorni dopo la data della sua emanazione".
             -  La  commissione  istituita ai sensi dell'art. 9 della
          legge n. 324/1976, cosi' come modificato dall'art. 8  della
          legge  n.   25/1985,  si  e'  espressa favorevolmente sulla
          revisione stabilita con il presente  decreto  nella  seduta
          del 5 luglio 1988.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n. 324/1976 e' il
          seguente:
             "Art.  2. - I diritti di approdo per gli aeromobili sono
          fissati come segue:
              1)  per  gli  aeromobili  che  svolgono attivita' aerea
          internazionale:
               L.  800  per  ogni tonnellata o frazione di tonnellata
          sulle prime 25  tonnellate  del  peso  massimo  al  decollo
          risultante dal certificato di navigabilita';
               L.  1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di
          tonnellata;
              2)  per  gli  aeromobili  che  svolgono attivita' aerea
          entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione  di
          quelli adibiti ad attivita' didattica:
               L.  400  per tonnellata o frazione di tonnellata sulle
          prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo  risultante
          dal certificato di navigabilita';
               L.  600  per  ogni successiva tonnellata o frazione di
          tonnellata.
             I  diritti  di  partenza  degli aeromobili sono uguali a
          quelli di approdo.  Le  misure  dei  diritti  indicate  nel
          presente  articolo  sono maggiorate del 50 per cento quando
          l'approdo o la partenza avvengono  nelle  ore  notturne.  I
          diritti   previsti   nel   presente  articolo  sono  dovuti
          dall'esercente   quando   l'aeromobile   svolge   attivita'
          commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi".