IL MINISTRO DELLE FINANZE
   VISTA  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657  e successive
modificazioni;
   VISTO  il D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri
enti  pubblici,  emanato  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1›, della
predetta legge n. 657 del 1986;
   VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e l'articolo
114 del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente disposizioni per la
determinazione  degli  ambiti  territoriali  delle concessioni per il
primo quinquennio di  applicazione  del  funzionamento  del  Servizio
Centrale della riscossione;
   CONSIDERATO  che  in  base  al  combinato  disposto  dell'art. 7 e
dell'art.114 del D P.R. n. 43 del  1988  l'ambito  territoriale  deve
essere  determinato  di  norma  a  livello provinciale in modo da non
pregiudicare la possibilita' di  concreta  successiva  configurazione
definitiva  dell'assetto  voluto  dal  legislatore,  a  meno  che non
emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un  ambito
subprovinciale;
   VISTE   le   note   nn.   4168,  6037,  4421,  4584,  8779,  7177,
rispettivamente del 7 marzo 1989, 4 aprile 1989, 12  aprile  1989,  5
maggio  1989 e 22 maggio 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di
AVELLINO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n. 2  del  2
febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero
contribuenti; numero  operazioni  per  versamenti  diretti  e  numero
articoli  iscritti  a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle
iscrizioni a ruolo);
   RILEVATO  che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni
di categoria sia a  livello  di  Amministrazione  che  a  livello  di
Commissione  consultiva,  e'  emerso  che  le  strutture  attualmente
operanti nell'ambito del capoluogo  di  provincia  danno  sufficienti
garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1› gennaio 1990 del nuovo
servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri  di  efficienza,
economicita'  e  funzionalita'  che  il  legislatore  ha  posto  come
obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;
   RILEVATO,  altresi',  che  dai  dati  medesimi e' risultato che la
popolazione  del  territorio  gestito  dal  soggetto   titolare   del
capoluogo  della  provincia  di  AVELLINO  e'  inferiore a quella del
territorio residuo  della  provincia  stessa  per  cui  i  suindicati
criteri di efficienza, economicita' e funzionalita' rendono opportuna
la determinazione di un ambito subprovinciale;
   VISTO  il  conforme  parere  della Commissione consultiva prevista
dall'articolo 1, comma 1›, lettera h) della legge 657 del  1986,  che
qui si intende integralmente riportato;
                               DECRETA
per  la  provincia  di  AVELLINO  sono  determinati,  ai  sensi degli
articoli 7 e 114 del D P.R.  28  gennaio  1988,  n.  43,  due  ambiti
territoriali,  da valere per il primo quinquennio di applicazione del
funzionamento   del   Servizio   Centrale   della   riscossione,    e
precisamente:
1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 42 comuni: Altavilla Irpina,
   Ariano   Irpino,  Atripalda,  Avella,  Avellino,  Bagnoli  Irpino,
   Bisaccia,  Candida,  Cassano  Irpino,  Castelvetere  sul   Calore,
   Cervinara,  Chiusano  di  San  Domenico, Domicella, Greci, Guardia
   Lombardi, Lauro, Marzano di Nola, Mercogliano, Montaguto,  Montoro
   Superiore, Morra De Sanctis, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo
   di Lauro, Parolise, Prata di Principato Ultra, Salza  Irpina,  San
   Michele  di  Serino,  San  Potito Ultra, Sant'Angelo dei Lombardi,
   Scampitella, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano,
   Torella  dei  Lombardi,  Trevico, Tufo, Vallesaccarda, Villamaina,
   Villanova del Battista, Volturara Irpina.
2) Ambito B: costituito dei residui n. 77 comuni della provincia.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso  del  termine  di
due  mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione della domanda di  assunzione  da  parte  dei
concessionari  delle persone gia' titolari di esattorie delle imposte
dirette.
Roma, addi' 4 ottobre 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA
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