IL MINISTRO DELLE FINANZE
   VISTA  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657  e successive
modificazioni;
   VISTO  il D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri
enti  pubblici,  emanato  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1›, della
predetta legge n. 657 del 1986;
   VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e l'articolo
114 del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente disposizioni per la
determinazione  degli  ambiti  territoriali  delle concessioni per il
primo quinquennio di  applicazione  del  funzionamento  del  Servizio
Centrale della riscossione;
   CONSIDERATO  che  in  base  al  combinato  disposto  dell'art. 7 e
dell'art.  114 del D P.R. n. 43 del 1988 l'ambito  territoriale  deve
essere  determinato  di  norma  a  livello provinciale in modo da non
pregiudicare la possibilita' di  concreta  successiva  configurazione
definitiva  dell'assetto  voluto  dal  legislatore,  a  meno  che non
emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito
subprovinciale;
   VISTA  la nota n. 7320 del 1› marzo 1989 con la quale l'Intendenza
di Finanza di FIRENZE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare
n.   2  del  2  febbraio  1989,  per  l'individuazione  degli  ambiti
territoriali (numero contribunenti; numero operazioni per  versamenti
diretti  e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti
diretti e delle iscrizioni a ruolo);
   RILEVATO  che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni
di categoria sia a  livello  di  Amministrazione  che  a  livello  di
Commissione  consultiva,  e'  emerso  che  le  strutture  attualmente
operanti nell'ambito del capoluogo  di  provincia  danno  sufficienti
garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1› gennaio 1990 del nuovo
servizio di riscossione sia di rispetto dei  criteri  di  efficienza,
economicita'  e  funzionalita'  che  il  legislatore  ha  posto  come
obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;
   RILEVATO,  altresi',  che dai dati medesimi e' risultato che nella
provincia di FIRENZE il capoluogo addensa una popolazione superiore a
250.000  abitanti,  per  cui  i  suindicati  criteri  di  efficienza,
economicita' e funzionalita' rendono opportuna la  determinazione  di
un ambito subprovinciale;
   VISTO  il  conforme  parere della Commissione consultiva, prevista
dall'articolo 1, comma 1›, lettera h) della legge 657 del  1986,  che
qui si intende integralmente riportato;
                               DECRETA
per la provincia di FIRENZE sono determinati, ai sensi degli articoli
7 e 114 del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due  ambiti  territoriali,
da  valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento
del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:
1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 27 comuni: Bagno a Ripoli,
   Barberino  di  Mugello,  Barberino  Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo,
   Campi  Bisenzio,  Capraia  e  Limite,  Castefiorentino,  Dicomano,
   Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio,
   Gambassi Terme, Greve  in  Chianti,  Lastra  a  Signa,  Montaione,
   Montelupo  Fiorentino, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa,
   San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino,  Signa,
   Vicchio.
2) Ambito B: costituito dei residui n. 24 comuni della provincia.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso  del  termine  di
due  mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione della domanda di  assunzione  da  parte  dei
concessionari  delle persone gia' titolari di esattorie delle imposte
dirette.
Roma, addi' 4 ottobre 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA
(89A4514)