IL MINISTRO
                       PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, che  nell'art.  6  determina  la  composizione  del  comparto  di
contrattazione   collettiva  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e nei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso  art.  6  individua
una   apposita   area   negoziale  per  la  professionalita'  medica,
prevedendo  altresi'  la  composizione  delle  delegazioni  di  parte
pubblica  e  sindacale,  abilitate  alle trattative per la formazione
dell'accordo riguardante il predetto comparto e per  la  citata  area
negoziale medica;
  Visto il decreto del Presidente della Republica
1› febbraio 1986, n. 13;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  28 ottobre 1988, n.
24518/8.93.5, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988,    concernente    il   requisito   della   maggiore
rappresentativita'  su  base  nazionale   delle   confederazioni   ed
organizzazioni sindacali;
  Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  delegazione di parte pubblica di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre
le trattative per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il
comparto del personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  della
relativa  area  negoziale  per la professionalita' medica e' composta
nel modo seguente:
   Ministro per la funzione pubblica, presidente;
   Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;
   Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  o
Sottosegretario di Stato, delegato;
   Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario
di Stato, delegato;
   Ministro della sanita', o Sottosegretario di Stato, delegato;
   cinque  rappresentanti  delle  regioni designati dalla commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
   sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni (ANCI);
   due  rappresentanti  dell'Unione  nazionale  comuni comunita' enti
montani (UNCEM).