IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
degli  studi  dell'Aquila  e  convalidate dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Aquila, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
           Scuola di specializzazione in odontostomatologia
  Art.   353.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
odontostomatologia, presso l'Universita' degli studi dell'Aquila.  La
scuola  ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione
specialistica nei diversi campi  di  competenza  dell'odontoiatria  e
della    stomatologia    ed    e'   finalizzata   al   conseguimento,
successivamente alla laurea in medicina e chirurgia,  di  un  diploma
che   legittimi   nell'esercizio   professionale  l'assunzione  della
qualifica di specialista.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.
  Art. 354. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate. In base alle  strutture  ed  attrezzature
disponibili,  la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di
iscritti determinato in quattro per ciascun anno  di  corso,  per  un
totale di dodici specializzandi.
  Art. 355. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  356. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in medicina  e  chirurgia.  Per  l'iscrizione  alla
scuola   e'   richiesto  il  possesso  del  diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione.
  Art.  357.  - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e di
tirocinio professionale:
    a) area medica;
    b) area chirurgica;
    c) area stomatologica;
    d) area specialistica odontoiatrica.
  Art.  358.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
    a) Area medica:
      farmacologia;
      anestesiologia e rianimazione;
      dermatologia;
      medicina legale;
      embriologia.
    b) Area chirurgica:
      chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
      clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.
    c) Area stomatologica:
      odontostomatologia preventiva;
      patologia oro-maxillo-facciale;
      radiologia odontostomatologica;
      parodontologia;
      clinica odontostomatologica.
    d) Area specialistica odontoiatrica:
      materiali dentali;
      odontotecnica;
      odontoiatria infantile;
      endodonzia;
      clinica protesica;
      ortognatodonzia;
      odontoiatria conservativa.
  Art. 359. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse  aree  viene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Area medica (ore 70):
    farmacologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  20
    anestesiologia e rianimazione  . . . . . . . . . . . . .  "    20
    dermatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    10
    embriologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    20
   Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche
di anestesia locale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
   Area stomatologica (ore 80):
    patologia oro-maxillo-facciale   . . . . . . . . . . . .  "    50
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . .  "    30
   Area specialistica odontoiatrica (ore 200):
    materiali dentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
    odontotecnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . .  "   100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche di
anestesia locale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  50
   Area stomatologica (ore 100):
    odontostomatologia preventiva  . . . . . . . . . . . . .  "    20
    radiologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . .  "    30
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
   Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    odontoiatria infantile   . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    70
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . .  "    80
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Area medica (ore 20):
    medicina legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  20
   Area chirurgica (ore 30):
    clinica chirurgica maxillo-facciale e
tecniche operative   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    30
   Area stomatologica (ore 100):
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    30
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . .  "    70
   Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
     endodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   100
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  360.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti:
   odontoiatria  conservativa,  odontoiatria  infantile,  endodonzia,
protesi,   ortognatodonzia,    parodontologia,    chirurgia    orale,
estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
scientifica.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, addi' 11 settembre 1989
                                                  Il rettore: SCHIPPA