IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente dell'unita' sanitaria
locale n. 4 di Parma, in data 3 maggio 1988, intesa  ad  ottenere  il
rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di
prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso
gli ospedali riuniti di Parma;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 3 aprile 1989;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 25 luglio 1989;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della  richiesta  autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita'  di  prelievo  e  trapianto  di  cornea da cadavere a scopo
terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento  di  esecuzione  della  sopranominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ospedali  riuniti  dell'unita'  sanitaria locale n. 4 di Parma
sono autorizzati alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.