ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER LA VENDITA, PER CONTO TERZI O, COMUNQUE, PER LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI DELLA LEGGE N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152, NONCHE' DELL'ART. 13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE. Le autorizzazioni di cui sono riportati i soli estremi si riferiscono alla produzione di mangimi integrati per la vendita e per conto terzi. Quelle contrassegnate con il segno (*) riguardano anche la produzione di mangimi integrati medicati. ----> Vedere Tabelle da Pag. 28 a Pag. 29 della G.U. <---- ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER ESCLUSIVO CONSUMO AZIENDALE, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI DELLA LEGGE N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152, NONCHE' DELL'ART. 13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE. Le autorizzazioni contrassegnate con il segno (*) riguardano anche la produzione di mangimi integrati medicati. ----> Vedere Tabelle a Pag. 30 della G.U. <----