ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER LA VENDITA, PER CONTO
   TERZI O, COMUNQUE, PER LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO, CONTENENTI
   INTEGRATORI  E  INTEGRATORI  MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI
   DELLA  LEGGE  N.  399  DELL'8  MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE
   DELLA  REPUBBLICA  31  MARZO  1988,  N. 152, NONCHE' DELL'ART. 13,
   PUNTO  3,  DELLA  DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984
   (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE.
   Le  autorizzazioni  di  cui  sono  riportati  i  soli  estremi  si
riferiscono alla produzione di mangimi integrati per la vendita e per
conto  terzi. Quelle contrassegnate con il segno (*) riguardano anche
la produzione di mangimi integrati medicati.

    ---->  Vedere Tabelle da Pag. 28 a Pag. 29 della G.U.   <----

   ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER ESCLUSIVO CONSUMO
      AZIENDALE, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30
   GIUGNO  1989,  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E
   DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152,
   NONCHE'  DELL'ART.  13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE
   DEL  29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N.
   70/524/CEE.
      Le  autorizzazioni  contrassegnate  con il segno (*) riguardano
   anche la produzione di mangimi integrati medicati.

           ---->  Vedere Tabelle a Pag. 30 della G.U.   <----