IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195; Visto il regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Decreta: Art. 1. Sono delegate al sen. prof. Giovanni Silvestro Coco, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, le attribuzioni seguenti: 1) personale delle ex carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici, incluso il personale del ruolo ad esaurimento ed escluso il personale della qualifica dirigenziale; 2) partecipazione alle attivita' internazionali presso organismi multilaterali o nelle sedi bilaterali che attengano alla collaborazione interstatuale in materia giuridica; 3) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti); 4) notariato e archivi notarili; 5) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonche' di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate; 6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria; 7) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria; 8) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di cui al punto 1); 9) tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta dal Ministro.