IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;
  Visto il regio decreto 1› marzo 1888, n. 5247;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visti  il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27
giugno 1933, n. 703;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono    delegate   al   sen.   prof.   Giovanni   Silvestro   Coco,
Sottosegretario  di  Stato  per  la  grazia  e   la   giustizia,   le
attribuzioni seguenti:
   1) personale delle ex carriere direttive, di concetto ed esecutiva
delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie   e   dei   coadiutori
giudiziari  addetti  ai  centri elettronici, incluso il personale del
ruolo  ad  esaurimento  ed  escluso  il  personale  della   qualifica
dirigenziale;
   2)  partecipazione  alle attivita' internazionali presso organismi
multilaterali  o   nelle   sedi   bilaterali   che   attengano   alla
collaborazione interstatuale in materia giuridica;
   3) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti);
   4) notariato e archivi notarili;
   5)  prelievo  sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese
casuali, nonche' di quelle per l'acquisto di  riviste,  giornali,  ed
altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;
   6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;
   7)  autorizzazione  e  liquidazione  delle  missioni in territorio
nazionale al personale addetto alla propria segreteria;
   8) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di
cui al punto 1);
   9)  tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta dal
Ministro.