IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; Considerato che, in applicazione degli articoli 5 e 27, rispettivamente commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, occorre fissare i criteri selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonche' le percentuali delle partite da verificare per la pratica attuazione della revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate; Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1987, con il quale sono state fissate le modalita' per il riscontro dei pagamenti disposti fino al 31 dicembre 1987; Ritenuto opportuno definire gli strumenti e le modalita' di pianificazione dei controlli in riferimento ai pagamenti eseguiti nell'anno 1988 tenendo conto della capacita' operativa delle singole direzioni provinciali in relazione al carico di lavoro ed alla situazione qualitativa e quantitativa del personale assegnato alle direzioni medesime; Decreta: Art. 1. 1. Per il riscontro di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in riferimento ai pagamenti eseguiti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988, le partite di pensione da verificare sono distinte in quattro scaglioni costituiti dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, dalle pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza nonche' dagli altri assegni vitalizi. 2. La quantita' delle partite da verificare, indicata nella allegata tabella A, e' stabilita in base alle possibilita' operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1988.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 428/1985 reca: "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni: riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti". - Il testo dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 7, del D P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo) e' il seguente: "Art. 5, comma 3. - Detto riscontro (riscontro da parte delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilita' e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di pensione a carico delle stesse) avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del Tesoro - tenendo conto delle loro possibilita' operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione". "Art. 27, comma 7. - Detto riscontro (riscontro da parte delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilita' e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di stipendio a carico delle stesse) avviene in base ai criteri e con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 5". - Il D.M. 9 luglio 1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 3 dell'art. 5 del D P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge n. 428/1985 si veda nelle note alle premesse.