IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37; Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, che per l'anno 1988 (rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100) e' risultato pari a 173,8 contro il valore di 154,0 registrato nel 1986; Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' intervenuta una variazione del 12,86 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per il biennio 1 luglio 1989-30 giugno 1991, nella misura di L. 20.317.000.