IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2278,   e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorita'
accademiche di questa Universita',  concernente  l'istituzione  della
scuola diretta a fini speciali in "tecnologia della qualita'";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio
di  facolta'  in  data  24  maggio  1988  e  16 dicembre 1988, senato
accademico in data 10 gennaio 1989 e consiglio di amministrazione  in
data  11  gennaio  1989)  e  convalidati  dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 155 contenente l'elencazione delle scuole,  e'  aggiunta  la
scuola diretta a fini speciali in "tecnologia della qualita'".