IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Bari; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 354, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Bari, e' aggiunta una nuova scuola con la seguente denominazione: "scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico". Dopo l'art. 364, relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazioni relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico: Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico Art. 365. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Universita' degli studi di Bari. La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscere specifiche tali da consentire una attivita' sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica. La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di: a) generale di patologia clinica ed ematologia; b) chimica clinica e tossicologica; c) microbiologia e virologia; d) genetica medica; e) citoistopatologia. Art. 366. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque studenti. Art. 367. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 368. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 369. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: a) primo semestre: fisica, statistica medica; chimica e propedeutica biochimica; anatomia e istologia; biologia generale; chimica biologica; secondo semestre: microbiologia e microbiologia clinica; fisiologia umana; tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica; organizzazione di laboratorio; norme di sicurezza in laboratorio; strumentazione di laboratorio. 2 Anno: patologia e fisiopatologia generale; tecniche di analisi microbiologiche, virologiche; tecniche ematologiche, micologiche e parassitologiche; tecniche di citopatologia ed istopatologia; tecniche di patologia clinica; tecniche di colture in vitro. 3 Anno - indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia: patologia clinica; patologia molecolare; immunoematologia; ematologia. 3 Anno - indirizzo di chimica clinica e tossicologica: chimica e biochimica clinica; enzimologia; tossicologia. 3 Anno - indirizzo di microbiologia e virologia: microbiologia; virologia; micologia; parassitologia. 3 Anno - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica: tecniche di diagnostica citopatologica; tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica; tecniche di diagnostica ultrastrutturale; tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica. 3 Anno - indirizzo genetica medica: patologia molecolare; genetica medica; citogenetica; immunogenetica. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzioni di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 370. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti laboratori: patologia clinica; chimica clinica; immunoprotidologia; microbiologia; ematologia; istopatologia; genetica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 371. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Bari, addi' 11 settembre 1989 Il rettore