IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Catania, concernenti l'aggiornamento delle scuole dirette a fini speciali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1988, n. 300, relativo al riordinamento della scuola diretta a fini speciali di "assistenza sociale psichiatrica"; Vista la rettorale del 10 febbraio 1989, n. 1083, con la quale veniva fatta presente al Ministero della pubblica istruzione l'omissione, nel decreto presidenziale suddetto, della norma transitoria concernente la reiscrizione dei diplomati con il precedente ordinamento didattico biennale ed il passaggio degli studenti in corso al nuovo ordinamento; Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione dell'11 marzo 1989, n. 946; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (istruzione universitaria - ufficio II) n. 576 del 4 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 marzo 1989, alla introduzione della norma transitoria nell'ordinamento didattico della scuola di cui sopra; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: l'art. 636 (ex 558) dell'ordinamento didattico della scuola diretta a fini speciali di "assistenza sociale psichiatrica" e' integrato con la seguente Norma transitoria: Coloro che hanno conseguito il diploma di assistente sociale psichiatrico secondo il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1981, n. 1144, sono ammessi, previo il superamento di un esame con una commissione nominata dal consiglio della scuola, al terzo anno di corso della nuova scuola triennale diretta a fini speciali. Le materie dell'esame di ammissione sono: sociologia, statistica, elementi di diritto pubblico, antropologia culturale, organizzazione dei servizi sociali I, diritto di famiglia e legislazione minorile, psicopedagogia, psichiatria sociale. Al terzo anno di corso sono tenuti a frequentare i seguenti corsi e a svolgere un tirocinio pratico, secondo le modalita' stabilite dal consiglio della scuola: servizio sociale III; organizzazione dei servizi sociali II; elementi di economia; legislazione sociale; psicogeriatria; assistenza sociale psichiatrica. Coloro che hanno superato il primo anno di corso della scuola di "assistenza sociale psichiatrica" secondo il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1981, n. 1144, sono ammessi al secondo anno della scuola triennale diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica, previo superamento di un esame con una commissione nominata dal consiglio della scuola, sulle seguenti materie: sociologia, statistica, elementi di diritto pubblico, antropologia culturale. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, addi' 5 agosto 1989 Il rettore: RODOLICO