IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 18 novembre 1987, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1987 con la quale il consiglio della facolta' di magistero, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. II, con nota n. 3812/87 del 26 ottobre 1987, ha riformulato gli articoli 84, 86, 87, 88 della istituenda scuola diretta a fini speciali, gia' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 14 aprile 1987; Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 19 maggio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente modificato nel modo che segue: Articolo unico Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Urbino, e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: "Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali". Dopo l'art. 97, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali: Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 98. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Universita' degli studi di Urbino. La scuola ha il compito di preparare personale che operi, in rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale. Art. 99. - Il corso di studi ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e ore cinquanta di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quaranta per ciascun anno di corso e per un totale di centoventi studenti. Art. 100. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di magistero che si avvarra' degli istituti e degli insegnamenti esistenti presso la facolta' medesima. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 101. Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1. Discipline obbligatorie: a) Discipline professionali caratterizzanti la scuola: principi e fondamenti del servizio sociale (annuale); metodi e tecniche del servizio sociale I; metodi e tecniche del servizio sociale II; metodi e tecniche del servizio sociale III; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio); politica dei servizi sociali (annuale). Totale esami del gruppo: otto. b) Discipline di base: diritto privato (con particolare riguardo al diritto di famiglia - annuale); diritto pubblico (con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione - annuale); politica e legislazione sociale (annuale); psicologia e sociologia della devianza (annuale); istituzioni di sociologia (annuale); medicina sociale e igiene (annuale); psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio). Totale esami del gruppo: sette. Totale esami discipline obbligatorie: quindici. 2. Discipline opzionali: antropologia culturale; diritto penale; diritto penitenziario; economia politica; igiene mentale e psichiatria; psicologia dei gruppi e delle istituzioni; psicologia sociale; sociologia della famiglia; statistica sociale; storia delle istituzioni politiche; lingua e letteratura straniera (francese - inglese). Ordinamento degli studi: 1 Anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale e igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno); un esame complementare a scelta dello studente. 2 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizio sociale (primo anno); politica e legislazione sociale; un esame complementare a scelta dello studente. 3 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza; un esame complementare a scelta dello studente. Lo studente non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di: Politica e legislazione sociale: senza aver superato l'esame di: 1) diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; 2) diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione. Psicologia e sociologia della devianza: senza aver superato l'esame di: 1) psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia; 2) istituzioni di sociologia. Di essi sedici sono propri della scuola e dieci costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di materie di altri corsi di diploma e di laurea (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 102. - L'attivita' pratica comporta: stages formativi, analisi di casi, contatti guidati con l'utenza e con le istituzioni. Art. 103. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Art. 104. - Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Art. 105. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Urbino, addi' 5 agosto 1989 Il rettore: BO