IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, di approvazione della vigente tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia; Visto il documento conclusivo dei lavori della commissione di studio nominata con decreto interministeriale 10 agosto 1988, e successive integrazioni e modificazioni, costituita per procedere ad un riesame e ad una verifica attuativa della tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia; Considerata pertanto l'opportunita' di procedere ad alcune modifiche dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata l'opportunita' di discostarsi in alcuni punti da tale parere ai fini di meglio adeguare gli studi di medicina e chirurgia alle esigenze attuali delle scienze mediche; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il presente decreto: Art. 1. Alla lettera B della tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario di cui alle premesse, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali le singole facolta' hanno la possibilita' di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924". Alla lettera E della predetta tabella XVIII il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre". Alla medesima lettera E il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il numero delle verifiche di profitto e' fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale piu' corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica". Alla lettera F dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facolta' di medicina e chirurgia".