IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed
aggiornamento al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - riordinamento della docenza universitaria, relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986,
n. 95, di approvazione della vigente tabella  XVIII  dell'ordinamento
didattico  universitario  relativa  al  corso di laurea in medicina e
chirurgia;
  Visto  il  documento  conclusivo  dei  lavori  della commissione di
studio nominata con  decreto  interministeriale  10  agosto  1988,  e
successive  integrazioni e modificazioni, costituita per procedere ad
un  riesame  e  ad  una  verifica  attuativa  della   tabella   XVIII
dell'ordinamento didattico universitario, relativo al corso di laurea
in medicina e chirurgia;
  Considerata   pertanto   l'opportunita'   di  procedere  ad  alcune
modifiche dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del  corso
di laurea in medicina e chirurgia;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata  l'opportunita'  di discostarsi in alcuni punti da tale
parere ai fini di meglio adeguare gli studi di medicina  e  chirurgia
alle esigenze attuali delle scienze mediche;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                              E M A N A
                         il presente decreto:
                               Art. 1.
  Alla  lettera  B  della  tabella  XVIII  dell'ordinamento didattico
universitario di cui alle premesse, dopo il primo comma  e'  aggiunto
il seguente:
  "Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore
totali le  singole  facolta'  hanno  la  possibilita'  di  modificare
rispetto  all'ordinamento  tabellare  la  ripartizione  delle  ore di
didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto  anche  la
ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo
ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970,  n.
924".
  Alla  lettera  E  della  predetta  tabella  XVIII il primo comma e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  esami  sono  effettuati  al  termine  di ciascun semestre per
ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre".
 Alla  medesima lettera E il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  numero  delle  verifiche  di profitto e' fissato in dodici nel
primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un  totale
di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto
accorpando per  una  verifica  di  profitto  contestuale  piu'  corsi
integrati  dello  stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i
consigli di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono  quali
corsi  integrati  debbano  dar luogo ad esami contestuali. Tali esami
contestuali non potranno essere relativi a  corsi  integrati  il  cui
svolgimento  comporti  nel  semestre  oltre  duecentocinquanta ore di
didattica".
  Alla lettera F dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa
parte  integrante  dell'ordinamento  didattico  universitario   della
facolta' di medicina e chirurgia".