IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89 "Norme per l'accertamento medico
della idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di
segnalazione luminosi per il soccorso alpino";
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione al disposto dell'art. 2 della
predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto le condizioni
e   le   caratteristiche   tecniche  e  strutturali  degli  strumenti
lanciarazzi e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il  relativo  regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista   la   legge  18  aprile  1975,  n.  110,  contenente  "Norme
integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle  armi,
delle munizioni e degli esplosivi";
  Sentita  la  commissione  consultiva  centrale  delle  armi  di cui
all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata dalla legge
16 luglio 1982, n. 452;
  Sentita  la  commissione  consultiva  per  le sostanze esplosive ed
infiammabili di  cui  agli  articoli  83  e  84  del  regolamento  di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  del testo unico della legge di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto  6  maggio  1940,  n.  635,
della  legge  18  aprile  1975,  n. 110, con le successive rispettive
modificazioni, concernenti la  detenzione  ed  il  porto  delle  armi
comuni  non  si  applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e
dei relativi artifici e munizioni, quando vengono utilizzati  per  il
soccorso  alpino  ed esercitazioni, come previsto dalla legge 6 marzo
1987, n. 89, secondo le modalita' appresso indicate.