IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89 "Norme per l'accertamento medico della idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino"; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 2 della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto le condizioni e le caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"; Sentita la commissione consultiva centrale delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452; Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Decreta: Art. 1. Le disposizioni del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, della legge 18 aprile 1975, n. 110, con le successive rispettive modificazioni, concernenti la detenzione ed il porto delle armi comuni non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e dei relativi artifici e munizioni, quando vengono utilizzati per il soccorso alpino ed esercitazioni, come previsto dalla legge 6 marzo 1987, n. 89, secondo le modalita' appresso indicate.