IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visti  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1982, n. 547, e il decreto-legge
12  novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n. 1679/FPC del 5 aprile 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1989,  concernente  la  nomina
della  commissione  tecnico-scientifica  per  l'esame delle cause del
crollo  della  Torre  di  Pavia,  per  le  indagini  sullo  stato   e
conservazione  degli  altri  monumenti  cittadini circostanti, con la
quale all'art. 5 veniva fissato il termine massimo di  mesi  due  per
l'attivita'  della  commissione  per compiere gli studi e le indagini
tesi ad accertare le cause del crollo;
  Tenuto  conto  del notevole impegno prodigato dalla commissione nei
due mesi concessi che ha permesso di redigere un programma globale di
indagini  sui resti della Torre Civica di Pavia, su sei torri e sulla
Cattedrale;
  Vista  la nota del presidente della commissione in argomento del 12
giugno 1989 con la quale viene comunicato che in base  al  precedente
programma  globale e' stato definito un programma stralcio, approvato
dal provveditorato alle opere  pubbliche  per  la  Lombardia,  i  cui
lavori  sono  stati consegnati agli enti incaricati in data 19 giugno
1989 e che i tempi minimi previsti per l'effettuazione  dei  medesimi
lavori sono di sei mesi dall'affidamento degli incarichi;
  Ritenuto  necessario porre la commissione predetta in condizioni di
pervenire alla conclusione del programma stralcio in  modo  da  poter
disporre   di  tutti  gli  elementi  dai  quali  poter  trarre  utili
informazioni per la conoscenza delle cause  del  crollo  della  Torre
Civica di Pavia;
  Vista  la nota n. 2229 del 12 luglio 1989 con la quale il Ministero
dei lavori pubblici ha comunicato la disponibilita'  finanziaria  per
il  completamento  del  programma di cui sopra come specificato nelle
premesse dell'ordinanza n. 1796/FPC del 26 settembre 1989;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  di  cui  all'art.  5  dell'ordinanza n. 1679/FPC del 5
aprile 1989, citata nella premessa, e' posposto di sei mesi a partire
dal 19 giugno 1989.