IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1982, n. 547, e il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1989, concernente la nomina della commissione tecnico-scientifica per l'esame delle cause del crollo della Torre di Pavia, per le indagini sullo stato e conservazione degli altri monumenti cittadini circostanti, con la quale all'art. 5 veniva fissato il termine massimo di mesi due per l'attivita' della commissione per compiere gli studi e le indagini tesi ad accertare le cause del crollo; Tenuto conto del notevole impegno prodigato dalla commissione nei due mesi concessi che ha permesso di redigere un programma globale di indagini sui resti della Torre Civica di Pavia, su sei torri e sulla Cattedrale; Vista la nota del presidente della commissione in argomento del 12 giugno 1989 con la quale viene comunicato che in base al precedente programma globale e' stato definito un programma stralcio, approvato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, i cui lavori sono stati consegnati agli enti incaricati in data 19 giugno 1989 e che i tempi minimi previsti per l'effettuazione dei medesimi lavori sono di sei mesi dall'affidamento degli incarichi; Ritenuto necessario porre la commissione predetta in condizioni di pervenire alla conclusione del programma stralcio in modo da poter disporre di tutti gli elementi dai quali poter trarre utili informazioni per la conoscenza delle cause del crollo della Torre Civica di Pavia; Vista la nota n. 2229 del 12 luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato la disponibilita' finanziaria per il completamento del programma di cui sopra come specificato nelle premesse dell'ordinanza n. 1796/FPC del 26 settembre 1989; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989, citata nella premessa, e' posposto di sei mesi a partire dal 19 giugno 1989.