IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 20 maggio 1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Nell'art.  55,  concernente  l'elenco  delle  scuole dirette a fini
speciali  istituite  presso  l'Universita',  e'  aggiunta  la  scuola
diretta  a  fini  speciali  di  tecnici con funzioni ispettive per la
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
  Dopo  l'art. 79, e con lo spostamento della numerazione successiva,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della  scuola  diretta  a  fini  speciali  di  tecnici  con  funzioni
ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
                         NORMATIVA SPECIFICA
 Scuola diretta a fini speciali di tecnici con funzioni ispettive per
             la tutela della salute nei luoghi di lavoro
  Art.  80.  -  E'  istituita  la  scuola  diretta a fini speciali di
tecnici con funzioni ispettive per la tutela della salute nei  luoghi
di  lavoro  presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio", sede di
Chieti.
  La scuola ha lo scopo di preparare il personale tecnico che intenda
svolgere funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi  di
lavoro per conto di enti pubblici o privati.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico con funzioni ispettive per
la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
  Art. 81. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti.
  Art.  82. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto di scienze neurologiche e del comportamento.
  Art. 83. - Le materie di insegnamento sono le
seguenti:
 1› Anno:
   basi giuridiche della prevenzione degli infortuni;
   giurisprudenza  in  ordine  alle  responsabilita'  civili e penali
nella prevenzione degli infortuni;
   tecniche  e  procedure  nella  analisi  dei  rischi  ambientali di
infortunio;
   tecniche e strumenti conoscitivi per la valutazione epidemiologica
degli infortuni sul lavoro;
   valutazione di sede, entita' e natura delle lesioni da infortunio;
   metodologia   pratica   per   il   controllo   ispettivo   rivolta
all'infortunistica;
   responsabilita'   civile   e  la  verifica  dell'efficienza  nella
prevenzione degli infortuni.
 2› Anno:
   basi giuridiche della prevenzione delle malattie da lavoro;
   giurisprudenza  in  ordine  alle  responsabilita'  civili e penali
nella prevenzione delle malattie da lavoro;
   tecniche  e  procedure  nella  analisi  dei  rischi ambientali, di
malattia da lavoro;
   tecniche e strumenti conoscitivi per la valutazione epidemiologica
nella tutela della  salute  dei  lavoratori  contro  le  malattie  da
lavoro;
   valutazione  preclinica  e clinica di sede, entita' e natura delle
malattie da lavoro;
   metodologia  e  pratica  per  il  controllo ispettivo rivolta alla
prevenzione delle malattie da lavoro;
   responsabilita'  civile  e penale della prevenzione delle malattie
da lavoro;
   la programmazione e la verifica dell'efficienza della tutela della
salute dei lavoratori contro le malattie da lavoro.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio.
  Art.  84.  -  Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   servizio di medicina del lavoro dell'unita' locale socio-sanitaria
di Chieti;
   laboratorio  del  servizio  di  medicina  del  lavoro della unita'
locale socio-sanitaria di Vasto;
   reparti e posti letto dell'istituto di "scienze neurologiche e del
comportamento".
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  85.  -  Lo  studente  viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, addi' 1› settembre 1989
                                                Il rettore: CRESCENTI