IL MINISTRO DELLE FINANZE VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; VISTO il D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; VISTO l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda; VISTO l'articolo 61 del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente, tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto altresi' di parametri specifici elencati nell'articolo medesimo; VISTO l'articolo 115, comma 1, dello stesso D P.R. n. 43 riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonche' la fissazione della misura dei compensi a norma del suddetto articolo 61; VISTO la nota n. 13153 del 3 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di AVELLINO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n. 6 del 10 maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del servizio di riscossione; RILEVATO che i predetti dati mostrano con ogni evidenza come la valutazione dei costi strutturali non puo', allo stato effettuarsi se non tenendo presente la interdipendeza dei vari compensi relativi ai versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base ai ruoli ed alla riscossione coattiva; TENUTO conto che i costi generali di struttura e le altre somme a debito, le spese per procedure infruttuose o relative a provvedimenti di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere valutati in relazione alla trasformazione del sistema e, in particolare, alle economie conseguibili con la maggiore razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti, alle spese per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa nonche' ai maggiori importi attribuibili alle singole attivita' di riscossione; CONSIDERATO che quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi di riscossione attribuiti ai singoli ambiti collocati nell'identico contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a riconoscere una pecentuale non differenziata di utile; VISTO il decreto n. 1/1761 del 4 ottobre 1989 riguardante la determinazione degli ambiti per la provincia di AVELLINO da valere per il primo quinquennio di funzionamento del Servizio centrale della riscossione; VISTO il conforme parere della Commissione Consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato; DECRETA ART. 1 Per la provincia di Avellino, relativamente agli ambiti territoriali come individuati nel menzionato decreto ministeriale, il munero degli sportelli e' cosi' determinato: Ambito "A", n. 4 dislocati nei seguenti comuni: Ariano Irpino, Avellino, Lauro, Sant'Angelo dei Lombardi; Ambito "B", n. 10 dislocati nei seguenti comuni: Calitri, Grottaminarda, Lioni, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montella, Montemiletto, San Martino Valle Caudina, Serino, Vallata.