IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89; Veduta la legge 7 dicembre 1984, n. 818; Veduto il decreto deel Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246; Veduto il decreto-legge n. 318 convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488; Veduto il decreto-legge n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; Ordina: Art. 1. Presentazione delle domande Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1990-91, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro il 15 novembre 1989 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato. Le domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di sezioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonche' le richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate dipendenti da istituti sovraffollati o ubicati in localita' molto distanti, potranno essere prese in esame purche' tali provvedimenti non comportino il funzionamento autonomo di scuole con un numero di classi inferiore ai parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente. Potranno inoltre essere prese in considerazione eventuali domande di istituzioni di sezioni staccate o sedi coordinate in relazione a particolari documentate esigenze locali, anche al fine di assicurare in ambito distrettuale e interdistrettuale la presenza dei diversi indirizzi di istruzione secondaria superiore, con esclusione di quelli particolarmente specializzati. Saranno esaminate le domande o le proposte dei provveditori agli studi, relative alle istituzioni di nuove sezioni di qualifica e di nuove sezioni o indirizzi di specializzazione - ad eccezione di quelli non compatibili con le linee di tendenza del processo di riordinamento dell'istruzione secondaria superiore - avanzate secondo le modalita' ed i tempi stabiliti con i successivi articoli, tenendo presente che, a fronte di assenza di un incremento delle iscrizioni, l'accoglimento delle richieste e' subordinato alla contestuale e progressiva soppressione di corsi gia' funzionanti. Con eguale procedura dovranno essere presentate le domande relative all'istituzione di corsi serali o corsi per il conseguimento della maturita' professionale o d'arte applicata, nonche' le domande di istituzioni del triennio conclusivo nelle sezioni staccate con funzionamento limitato al biennio iniziale. Per l'anno scolastico 1990-91 non si procedera' di regola a nuove istituzioni di conservatori ed accademie in attesa della riforma di tali istituzioni.