IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968,
n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di  scuole  ed
istituti statali di istruzione secondaria;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, emanato in attuazione della delega di cui  all'art.  1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89;
  Veduta la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
  Veduto il decreto deel Presidente della Repubblica
14 maggio 1985, n. 246;
  Veduto il decreto-legge n. 318 convertito nella legge
9 agosto 1986, n. 488;
  Veduto il decreto-legge n. 323 convertito nella legge
6 ottobre 1988, n. 426;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                     Presentazione delle domande
  Le  domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole
ed  istituti  di  istruzione  secondaria  ed  artistica  per   l'anno
scolastico  1990-91,  tenuto  conto dei criteri di seguito precisati,
devono essere  dirette  al  Ministero  della  pubblica  istruzione  e
presentate  entro  il  15  novembre  1989  al provveditore agli studi
competente per territorio. Le domande devono essere redatte in  carta
legale  e  firmate,  in  relazione  alla competenza istituzionale dei
rispettivi  enti,  dal  sindaco   del   comune   o   dal   presidente
dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.
  Le  domande  relative  a  sdoppiamenti o enucleazioni di sezioni di
scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa
nonche'  le  richieste  di  autonomia  di  sezioni  staccate  o  sedi
coordinate  dipendenti  da  istituti  sovraffollati  o   ubicati   in
localita' molto distanti, potranno essere prese in esame purche' tali
provvedimenti non comportino il funzionamento autonomo di scuole  con
un  numero  di  classi  inferiore ai parametri minimi stabiliti dalla
normativa vigente.
  Potranno  inoltre  essere prese in considerazione eventuali domande
di istituzioni di sezioni staccate o sedi coordinate in  relazione  a
particolari  documentate esigenze locali, anche al fine di assicurare
in ambito distrettuale e interdistrettuale la  presenza  dei  diversi
indirizzi  di  istruzione  secondaria  superiore,  con  esclusione di
quelli particolarmente specializzati.
  Saranno  esaminate  le  domande o le proposte dei provveditori agli
studi, relative alle istituzioni di nuove sezioni di qualifica  e  di
nuove  sezioni  o  indirizzi  di  specializzazione  - ad eccezione di
quelli non compatibili con le  linee  di  tendenza  del  processo  di
riordinamento dell'istruzione secondaria superiore - avanzate secondo
le modalita' ed i tempi stabiliti con i successivi articoli,  tenendo
presente  che, a fronte di assenza di un incremento delle iscrizioni,
l'accoglimento delle richieste  e'  subordinato  alla  contestuale  e
progressiva  soppressione  di  corsi  gia'  funzionanti.  Con  eguale
procedura   dovranno   essere   presentate   le   domande    relative
all'istituzione  di  corsi  serali o corsi per il conseguimento della
maturita' professionale o d'arte applicata,  nonche'  le  domande  di
istituzioni  del  triennio  conclusivo  nelle  sezioni  staccate  con
funzionamento limitato al biennio iniziale.
  Per  l'anno  scolastico 1990-91 non si procedera' di regola a nuove
istituzioni di conservatori ed accademie in attesa della  riforma  di
tali istituzioni.