IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 4 novembre 1988, n. 491, che introduce un particolare regime fiscale per le aziende ed istituti di credito in materia di accantonamento per rischi su crediti vantati nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero; Visto l'art. 1, comma 3, della sopracitata legge, il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione della legge stessa; Ritenuto di dover procedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. Le aziende e gli istituti di credito possono effettuare gli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1988, n. 491, con riguardo ai crediti risultanti nei bilanci relativi al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e nei due successivi, vantati nei confronti degli Stati stranieri, che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto, ovvero nei confronti di imprese, banche ed enti aventi sede nei predetti Stati.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 491/1988 e' il seguente: "1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio, dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio".