IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista   la  legge  4  novembre  1988,  n.  491,  che  introduce  un
particolare regime fiscale per le aziende ed istituti di  credito  in
materia di accantonamento per rischi su crediti vantati nei confronti
di   Stati   stranieri   che   hanno   ottenuto   le   procedure   di
ristrutturazione del debito estero;
  Visto  l'art. 1, comma 3, della sopracitata legge, il quale prevede
che con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero sono stabiliti i criteri e le
modalita' di applicazione della legge stessa;
  Ritenuto di dover procedere in merito;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  aziende  e  gli  istituti di credito possono effettuare gli
accantonamenti di cui all'art. 1, comma 1,  della  legge  4  novembre
1988, n. 491, con riguardo ai crediti risultanti nei bilanci relativi
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  della
predetta  legge  e  nei  due  successivi, vantati nei confronti degli
Stati stranieri, che hanno ottenuto le procedure di  ristrutturazione
del  debito  estero,  indicati  nell'allegato  elenco che forma parte
integrante del presente decreto, ovvero  nei  confronti  di  imprese,
banche ed enti aventi sede nei predetti Stati.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 1, comma 1, della legge n. 491/1988
          e' il seguente:
             "1.  Gli  accantonamenti da parte di aziende ed istituti
          di credito per rischi su crediti  nei  confronti  di  Stati
          stranieri    che    hanno    ottenuto   le   procedure   di
          ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini
          delle  imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso
          alla data di entrata in vigore della presente legge  e  nei
          due  successivi,  nel  limite dell'8 per cento, per ciascun
          esercizio,  dell'ammontare  complessivo  di  tali   crediti
          risultanti  in  bilancio, se iscritti in apposito fondo del
          passivo distinto da quello di cui  all'art.  71  del  testo
          unico  delle  imposte sui redditi approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La
          deduzione  non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto
          il 24 per cento dei crediti sopra indicati  esistenti  alla
          fine dell'esercizio".