IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  15  gennaio  1988,  17 marzo 1988, 19
dicembre 1988, 12 ottobre 1988, 29 dicembre 1988, 7  marzo  1989,  17
marzo  1989,  de  L'Italica-Dival  vita  S.p.a.,  con sede in Milano,
intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di  assicurazione
sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dei regolamenti delle
gestioni speciali espresse in valute estere;
  Viste  le  lettere  in  data 16 maggio 1989, n. 921745, e 17 maggio
1989, n. 921754, con le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni  speciali
di polizza e i regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute
estere, presentate  da  L'Italica-Dival  vita  S.p.a.,  con  sede  in
Milano:
    1)  tariffa  RVIIIcE:  tassi  di  premio  per  l'assicurazione di
rendita vitalizia  rivalutabile  con  controassicurazione,  a  premio
annuo rivalutabile, con rendita e premio crescenti annualmente del 3%
durante il differimento;
    2)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIcE di cui al precedente
punto 1);
    3) tariffa RIXcE: tassi di premio per l'assicurazione di capitale
differito  rivalutabile  con  controassicurazione,  a  premio   annuo
rivalutabile,  con  capitale  e  premio  crescenti annualmente del 3%
durante il differimento;
    4)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, da applicare alla tariffa RIXcE di cui  al  precedente
punto 3);
    5) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio;
    6)  condizioni speciali di polizza, da applicare a collettive del
tipo A e del tipo B, relative alle tariffe di cui ai precedenti punti
1) e 3);
    7)  sfera  di  applicazione  dei  tassi  di premio per durate del
periodo di differimento inferiori a dieci anni;
    8)  tariffa RXII-DEM - assicurazione mista a premio rivalutabile,
con premio e prestazione espressi in  marchi  tedeschi.  I  tassi  di
premio  da  adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con
decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;
    9)   tariffa  RXII  cost.-DEM  -  assicurazione  mista  a  premio
costante, con premio e prestazione espressi  in  marchi  tedeschi.  I
tassi  di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII cost.
approvata con decreti ministeriali 16  luglio  1980  e  30  settembre
1980;
   10)  tariffa  RXII u-DEM - assicurazione mista a premio unico, con
premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi. I tassi  di  premio
da  adottare  sono  gli  stessi  della  tariffa RXII u, approvata con
decreto ministeriale 6 ottobre 1981;
   11)  regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta
DEM";
   12)  tariffa RXII-CHF - assicurazione mista a premio rivalutabile,
con premio e prestazione espressi in franchi  svizzeri.  I  tassi  di
premio  da  adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con
decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;
   13)   tariffa  RXII  cost.-CHF  -  assicurazione  mista  a  premio
costante, con premio e prestazione espressi  in  marchi  svizzeri.  I
tassi  di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII cost.
approvata con decreti ministeriali 16  luglio  1980  e  30  settembre
1980;
   14)  tariffa  RXII u-CHF - assicurazione mista a premio unico, con
premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri. I tassi di  premio
da  adottare  sono  gli  stessi  della  tariffa RXII u, approvata con
decreto ministeriale 6 ottobre 1981;
   15)  regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta
CHF";
   16)  tariffa RXII-IPY - assicurazione mista a premio rivalutabile,
con premio e prestazione espressi  in  Yen  giapponesi.  I  tassi  di
premio  da  adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con
decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;
   17)   tariffa  RXII  cost.-IPY  -  assicurazione  mista  a  premio
costante, con premio e prestazione  espressi  in  Yen  giapponesi.  I
tassi  di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII cost.
approvata con decreti ministeriali 16  luglio  1980  e  30  settembre
1980;
   18)  tariffa  RXII u-IPY - assicurazione mista a premio unico, con
premio e prestazioni espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da
adottare  sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto
ministeriale 6 ottobre 1981;
   19)  regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta
IPY";
   20)  tariffa RXII-USD - assicurazione mista a premio rivalutabile,
con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi  di  premio
da  adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti
ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;
   21)   tariffa  RXII  cost.-USD  -  assicurazione  mista  a  premio
costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA.  I  tassi
di  premio  da  adottare  sono  gli stessi della tariffa RXII - cost.
approvata con decreti ministeriali 16  luglio  1980  e  30  settembre
1980;
   22)  tariffa  RXII u-USD - assicurazione mista a premio unico, con
premio e prestazioni espressi in dollari USA. I tassi  di  premio  da
adottare  sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto
ministeriale 6 ottobre 1981;
   23)  regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta
USD";