IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 15 gennaio 1988, 17 marzo 1988, 19 dicembre 1988, 12 ottobre 1988, 29 dicembre 1988, 7 marzo 1989, 17 marzo 1989, de L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere; Viste le lettere in data 16 maggio 1989, n. 921745, e 17 maggio 1989, n. 921754, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e i regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa RVIIIcE: tassi di premio per l'assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con rendita e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIcE di cui al precedente punto 1); 3) tariffa RIXcE: tassi di premio per l'assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con capitale e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento; 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIXcE di cui al precedente punto 3); 5) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio; 6) condizioni speciali di polizza, da applicare a collettive del tipo A e del tipo B, relative alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3); 7) sfera di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo di differimento inferiori a dieci anni; 8) tariffa RXII-DEM - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 9) tariffa RXII cost.-DEM - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 10) tariffa RXII u-DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981; 11) regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta DEM"; 12) tariffa RXII-CHF - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 13) tariffa RXII cost.-CHF - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 14) tariffa RXII u-CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981; 15) regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta CHF"; 16) tariffa RXII-IPY - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 17) tariffa RXII cost.-IPY - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 18) tariffa RXII u-IPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981; 19) regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta IPY"; 20) tariffa RXII-USD - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 21) tariffa RXII cost.-USD - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII - cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980; 22) tariffa RXII u-USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981; 23) regolamento della gestione speciale denominata "Valore valuta USD";