IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 27 gennaio 1989 dell'Edera vita S.p.a. -
Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, intesa  ad
ottenere  l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento della
gestione separata  denominata  "Foriv"  retrocessa  sui  contratti  a
premio puro stipulati dai dipendenti del gruppo Itas;
  Vista  la  lettera  in data 27 aprile 1989, n. 921549, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  L'Edera  vita  S.p.a.  - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con
sede in Trento, e' autorizzata ad elevare fino ad un massimo del  95%
l'aliquota  del rendimento della gestione separata denominata "Foriv"
retrocessa sui contratti a premio puro stipulati dai  dipendenti  del
gruppo  Itas  secondo le condizioni speciali di polizza approvate con
decreto ministeriale 16 marzo 1987, in ottemperanza a quanto previsto
in   materia  di  previdenza  integrativa  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  secondo  quanto  richiesto   dalla   societa'
medesima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 luglio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA