IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento appovato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 30 gennaio 1989 de La Piemontese vita societa' per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata denominata "Difesa Risparmio", per specifici contratti; Vista la lettera in data 27 aprile 1989, n. 921548, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: La Piemontese vita societa' per azioni, con sede in Torino, e' autorizzata ad elevare al 93% l'aliquota del rendimento della gestione separata "Difesa Risparmio" attribuita a due contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico da stipulare rispettivamente con la Cassa di previdenza ed assistenza dei dipendenti della S.p.a. Piemontese vita e della Piemontese - Societa' mutua di assicurazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 ottobre 1987 fra le imprese di assicurazione ed il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva, secondo quanto richiesto dalla societa' medesima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 luglio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA