IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  l'art.  5  della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale
sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente
art.  11  del  decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista l'ordinanza n. 928/FPC/ZA del 14 marzo 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1987, con  la  quale  e'  stato
concesso  alla  Croce  rossa  italiana,  a  carico  del  Fondo per la
protezione civile, un contributo  di  L.  69.400.000  per  gli  oneri
sostenuti a seguito della esercitazine denominata "Emervol Nord 86";
  Vista  l'ordinanza  n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del  7  aprile  1989,  recante:  "Attuazione
dell'art.  11  del  decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia  di
volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela";
  Vista  la  nota n. 4733 del 27 giugno 1988 con la quale il comitato
provinciale della Croce rossa di Milano, destinatario, ai sensi della
predetta  ordinanza numero 928/FPC/ZA, dell'accreditamento del citato
contributo straordinario con vincolo di destinazione per i  volontari
del  soccorso, nel far presente l'impossibilita' di rendicontare alla
ragioneria dello  Stato  di  Milano  le  spese  sostenute  in  quanto
sopportate  da  tutte  le  unita'  di  Croce  rossa  interessate alla
manifestazione,   chiede   l'autorizzazione   alla   modifica   della
destinazione  del  predetto  contributo  per  acquisto di materiali e
mezzi da  utilizzare  all'attivita'  di  volontariato  di  protezione
civile;
  Considerato  che  con  nota  n.  RI/2124/B  del  16  giugno 1989 il
servizio bilancio ed affari amministrativi esprime  parere  contrario
in  merito  alla  richiesta  di modifica della destinazione dei fondi
erogati  con  la  citata  ordinanza  n.  938/FPC/ZA,  non   ritenendo
possibile, ai sensi della vigente normativa, una tale autorizzazione;
  Valutata   l'impossibilita'  di  una  qualsiasi  utilizzazione  del
predetto contributo da parte della Croce rossa italiana;
  Vista  la  nota  n. 3904 del 4 luglio 1989 con la quale il predetto
comitato provinciale di Milano conferma la disponibilita' del  citato
contributo;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere al recupero della predetta
somma, mai utilizzata dalla Croce rossa italiana, al fine di  evitare
l'indisponibilita'  di pubblici contributi e permettere il riutilizzo
della medesima somma per analoghi fini di volontariato di  protezione
civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  autorizzato  il  recupero  del  contributo  straordinario di L.
69.400.000 erogato alla Croce rossa italiana ai sensi  dell'ordinanza
n. 928/FPC/ZA del 14 marzo 1987.
  Il servizio bilancio ed affari amministrativi curera' gli opportuni
adempimenti per l'esecuzione del predetto recupero.