IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto l'art. 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Vista l'ordinanza n. 928/FPC/ZA del 14 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1987, con la quale e' stato concesso alla Croce rossa italiana, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo di L. 69.400.000 per gli oneri sostenuti a seguito della esercitazine denominata "Emervol Nord 86"; Vista l'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, recante: "Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela"; Vista la nota n. 4733 del 27 giugno 1988 con la quale il comitato provinciale della Croce rossa di Milano, destinatario, ai sensi della predetta ordinanza numero 928/FPC/ZA, dell'accreditamento del citato contributo straordinario con vincolo di destinazione per i volontari del soccorso, nel far presente l'impossibilita' di rendicontare alla ragioneria dello Stato di Milano le spese sostenute in quanto sopportate da tutte le unita' di Croce rossa interessate alla manifestazione, chiede l'autorizzazione alla modifica della destinazione del predetto contributo per acquisto di materiali e mezzi da utilizzare all'attivita' di volontariato di protezione civile; Considerato che con nota n. RI/2124/B del 16 giugno 1989 il servizio bilancio ed affari amministrativi esprime parere contrario in merito alla richiesta di modifica della destinazione dei fondi erogati con la citata ordinanza n. 938/FPC/ZA, non ritenendo possibile, ai sensi della vigente normativa, una tale autorizzazione; Valutata l'impossibilita' di una qualsiasi utilizzazione del predetto contributo da parte della Croce rossa italiana; Vista la nota n. 3904 del 4 luglio 1989 con la quale il predetto comitato provinciale di Milano conferma la disponibilita' del citato contributo; Ravvisata la necessita' di procedere al recupero della predetta somma, mai utilizzata dalla Croce rossa italiana, al fine di evitare l'indisponibilita' di pubblici contributi e permettere il riutilizzo della medesima somma per analoghi fini di volontariato di protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzato il recupero del contributo straordinario di L. 69.400.000 erogato alla Croce rossa italiana ai sensi dell'ordinanza n. 928/FPC/ZA del 14 marzo 1987. Il servizio bilancio ed affari amministrativi curera' gli opportuni adempimenti per l'esecuzione del predetto recupero.