Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1989 la riscossione del
carico tributario di L. 303.192.330 dovuto dalla ditta Teseo  Ermando
e'  stata  sospesa  ai  sensi  del  terzultimo comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data  del  decreto  stesso.
L'intendenza  di  finanza  di  Teramo nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata  ditta,  la  quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.