IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  136 del testo unico della finanza locale 14 novembre
1931, n. 1176, e successive modificazioni,  in  virtu'  del  quale  i
possessori  e  i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti
da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al
collare dei cani stessi;
  Visto   il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1842,  che
attribuisce   all'Unione   italiana   ciechi   l'esclusivita'   della
fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui
cani per l'anno 1990 devono essere a forma  di  pentagono  irregolare
con la base di mm 22 ed i lati maggiori di mm 27.
  Nella  parte  superiore,  leggermente  ricurva,  le  piastrine sono
munite di un foro entro il quale viene  applicato  il  fermaglio  per
fissare le piastrine stesse al collare dei cani.
  Le piastrine avranno le seguenti diciture:
    a) 1990;
    b) denominazione del comune;
    c) imposta cani e indicazione della categoria;
    d) numero.