IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Bianco delle Colline Empolesi", corredata dal parere  del  consiglio
regionale dell'agricoltura per la Toscana;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di  origine  dei  vini  al  riconoscimento  della
denominazione  di origine controllata del vino "Bianco dell'Empolese"
e la proposta del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi
formulata  dal  comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 161 dell'11 luglio 1988;
  Viste  le  istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;


                               Decreta:

                               Art. 1.


  E'  riconosciuta  la  denominazione  di origine controllata "Bianco
dell'Empolese" ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  vistato  dai
Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1  novembre 1989.