IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, e relative modifiche ed integrazioni, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987), recante disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali - emanato in applicazione della sopracitata direttiva n. 561/74 - ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale e' stabilita la costituzione delle commissioni d'esame per l'accertamento del requisito della capacita' professionale previsto dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale medesimo; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988) in cui all'art. 4, comma primo, la composizione delle commissioni d'esame e' stata integrata con l'attribuzione delle funzioni di segreteria ai segretari dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, capoluoghi di regione; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988 (pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1988) recante, fra l'altro, la nomina dei componenti delle predette commissioni d'esame; Ritenuta la necessita' - al fine di assicurare una regolare operativita' della commissione in ogni seduta d'esame - di integrare ulteriormente la composizione delle piu' volte ripetute commissioni d'esame, prevedendo la nomina di componenti supplenti in caso di assenza od impedimento dei titolari, o dei segretari, delle commissioni d'esame; Ritenuta altresi' la necessita' di definire le modalita' tecniche e giuridiche di svolgimento delle sedute d'esame; Decreta: Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, sono inseriti: 1) comma 1-bis: "Nelle commissioni d'esame in corrispondenza di ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare"; 2) comma 1-ter: "I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalita' dei componenti effettivi".