IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in informatica, formulata dal senato accademico nella seduta del 3 febbraio 1987, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 aprile 1989, e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 20 luglio 1989, prot. n. 1175; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 430 (ex 279) e con il conseguente spostamento della numerazione, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della: Scuola diretta a fini speciali in informatica Art. 431. - E' istituita presso l'Universita' di Ferrara la scuola diretta a fini speciali in informatica. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati. La scuola rilascia il diploma in informatica. Art. 432. - La scuola ha la durata di due anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ogni anno di corso, per un totale di cinquanta studenti. Art. 433. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali cui afferiscono tutti gli insegnamenti ed i dipartimenti di matematica e di fisica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 434. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi ed alla programmazione; architettura degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali. 2 Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; calcolo numerico; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; matematica computazionale; probabilita' e statistica; sistemi operativi; telematica e sistemi distribuiti. Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico-pratico. Art. 435. - Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attivita' sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Art. 436. - E' obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software. Art. 437. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto e preparato dallo studente sotto la guida di un docente. Tale elaborato puo' costituire in tutto o in parte documentazione dell'attivita' di tirocinio. Art. 438. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, addi' 3 agosto 1989 Il rettore: ROSSI