IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  20  luglio  1970 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini  "Colli
orientali  del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto 10 gennaio 1979 con il quale sono state
apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 1, 2,  3,  4,  5  e  6  del  disciplinare  di
produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 1987;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta  l'opportunita'  in  relazione  alla  realta' vitivinicola
locale nonche' alla situazione tradizionale dei vini in  discorso  di
accogliere le istanze sopra citate;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato:
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Colli orientali del Friuli"  approvato  con  il
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e modificato
con il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1979  e'
sostituito per intero con il seguente testo:
            Disciplinare di produzione della denominazione
     di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  orientali  del
Friuli" accompagnata da una delle menzioni  di  cui  all'art.  2,  e'
riservata   ai   vini  ottenuti  dai  vigneti  dell'omonima  zona  di
produzione e rispondenti alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.