IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 10 gennaio 1979 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1987; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola locale nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere le istanze sopra citate; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.