IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  21  luglio  1967 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Verdicchio   di   Matelica"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  5  agosto 1978 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino  in
discorso;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare  di  produzione  sopra
citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 35 del 12 febbraio 1988;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato:
                               Decreta:
  Gli   articoli   5   e  6  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  del  vino   "Verdicchio   di
Matelica",  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 21
luglio 1967 e modificato con decreto del Presidente della  Repubblica
5 agosto 1978, sono sostituiti con il seguente testo:
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nei comuni il cui territorio entra, in tutto o in parte,  nella  zona
di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
  Le  uve,  dopo  la  eventuale  cernita  di  cui  all'art. 4, devono
assicurare al vino in titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
di 11%.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte e conferire  al  vino
le proprie caratteristiche.
  Art.  6.  -  Il  vino  "Verdicchio  di  Matelica",  all'atto  della
immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   limpidezza: brillante;
   colore: paglierino tenue;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore:   asciutto,   armonico,   con   retrogusto   gradevolmente
amarognolo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale: dal 5 al 7 per mille;
   estratto secco netto: da 20 a 26 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato Roma, addi' 3 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 312