IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  3  marzo  1966  con  il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del  vino  "Est!
Est!!  Est!!!  di  Montefiascone"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 2, 3,  4,  5,  6  e  7  del  disciplinare  di
produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell'8 giugno 1988;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta  l'opportunita'  in  relazione  alla  realta' vitivinicola
locale nonche' alla situazione tradizionale del vino in  discorso  di
accogliere in parte le istanze sopra citate;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato:
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino   "Est!   Est!!   Est!!!   di   Montefiascone"
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966
e' sostituito per intero con il seguente testo:
 Disciplinare   di   produzione   della   denominazione   di  origine
controllata del vino "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Est!  Est!! Est!!! di
Montefiascone" e' riservata al vino che risponde alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.