IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1988; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola locale nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere in parte le istanze sopra citate; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.