IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  12  luglio  1966 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del "Vino Nobile
di  Montepulciano"  ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  1›  luglio  1980 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  del
"Vino  Nobile  di  Montepulciano"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 2, 4  e  5  del  disciplinare  di  produzione
approvato  con  il proprio decreto del Presidente della Repubblica 1›
luglio 1980;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 7 maggio 1988;
  Viste  le  istanze  e  controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare  di  cui
sopra;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere   parzialmente  le  proposte  di  modifica  provvedendo  a
predisporre  il  nuovo   testo   del   disciplinare   di   produzione
appositamente integrato e modificato;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato:
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  del   "Vino   Nobile   di   Montepulciano"
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 1› luglio
1980 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano".
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di
Montepulciano"  e'  riservata  al  vino   rosso   "Vino   Nobile   di
Montepulciano"   gia'   riconosciuto   a   denominazione  di  origine
controllata con decreto del Presidente  della  Repubblica  21  luglio
1966,  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.