IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della citata legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore; Visto il proprio decreto 20 luglio 1989, concernente il divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti, nonche' il divieto dell'uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del pesce spada e dell'alalunga; Considerato che l'uso delle reti derivanti per la cattura del pesce spada e dell'alalunga consente di catturare involontariamente anche specie protette come cetacei, delfini e capodogli; Considerato che, con propri decreti in data 11 ottobre 1989, sono stati conferiti tre studi sugli effetti delle reti derivanti, sugli accorgimenti tecnici di cui dotare dette reti e sulla consistenza degli stocks di pesce spada nei nostri mari; Ritenuta l'opportunita' di non consentire l'esercizio della pesca con reti derivanti in attesa dei rapporti parziali concernenti i predetti studi, la cui consegna e' prevista entro il mese di febbraio 1990; Sentiti la commissione consultiva centrale e il comitato nazionale di gestione delle risorse marine; Decreta: Art. 1. E' fatto assoluto divieto di usare le reti derivanti per la pesca del pesce spada e dell'alalunga dal 1 novembre 1989 al 31 marzo 1990.