IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti  gli  articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali
prevedono,  tra  l'altro,  una  razionale  gestione   delle   risorse
biologiche  del  mare  attraverso la regolamentazione dello sforzo di
pesca in funzione delle reali ed accertate capacita'  produttive  del
mare;
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio
1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
  Visto   l'art.   32  della  citata  legge  n.  963/1965,  il  quale
attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare,
con  proprio  decreto,  norme  per la disciplina della pesca anche in
deroga alle discipline regolamentari in vigore;
  Visto  il proprio decreto 20 luglio 1989, concernente il divieto di
concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti, nonche'
il divieto dell'uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del
pesce spada e dell'alalunga;
  Considerato che l'uso delle reti derivanti per la cattura del pesce
spada e dell'alalunga consente di catturare  involontariamente  anche
specie protette come cetacei, delfini e capodogli;
  Considerato  che,  con propri decreti in data 11 ottobre 1989, sono
stati conferiti tre studi sugli effetti delle reti  derivanti,  sugli
accorgimenti  tecnici  di  cui  dotare dette reti e sulla consistenza
degli stocks di pesce spada nei nostri mari;
  Ritenuta  l'opportunita'  di non consentire l'esercizio della pesca
con reti derivanti in attesa  dei  rapporti  parziali  concernenti  i
predetti studi, la cui consegna e' prevista entro il mese di febbraio
1990;
  Sentiti  la commissione consultiva centrale e il comitato nazionale
di gestione delle risorse marine;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  fatto  assoluto divieto di usare le reti derivanti per la pesca
del pesce spada e dell'alalunga dal 1›  novembre  1989  al  31  marzo
1990.