IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2046/89  del  19  giugno  1989 che
stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini  e
dei  sottoprodotti della vinificazione ed in particolare gli articoli
2 e 24;
  Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di certificato e
nulla osta provvisorio per le  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi;
  Vista  la legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata ed integrata con
legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di smaltimento delle acque
reflue;
  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 2,
in materia di autorizzazioni sanitarie;
  Visto il decreto ministeriale 1› marzo 1984 con il quale sono state
dettate - ai sensi degli articoli 2 e 24 del citato  regolamento  CEE
n.   2046/89   -  le  modalita'  e  le  condizioni  per  ottenere  il
riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  nuove  disposizioni  per  la
concessione del riconoscimento di  distillatore  al  fine  di  tenere
conto di quanto prescritto dalle leggi dianzi citate;
  Ritenuto,  altresi',  necessario di meglio disciplinare la facolta'
di revoca e di sospensione temporanea del riconoscimento stesso;
                               Decreta:
                                Art. 1
  Il  distillatore  che soddisfa alle condizioni previste all'art. 2,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno
1989,  per  ottenere  il  riconoscimento ad operare nel settore delle
distillazioni comunitarie deve:
   1)   presentare   una   domanda  in  carta  bollata  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione  generale  della  tutela
economica  dei prodotti agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre n.
20 - Roma 00187.
  La  domanda,  sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:
   nome  e  cognome,  luogo,  data  di  nascita  e codice fiscale del
firmatario nonche' partita IVA della ditta;
   domicilio e sede sociale, numero telefonico;
   tipi  di  prodotto  per  i  quali  si  chiede il riconoscimento di
distillatore  (vino  e/o  sottoprodotti  della  vinificazione   quali
vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);
   ubicazione  e  descrizione  degli impianti di distillazione e loro
potenzialita' operativa giornaliera ed annua;
   descrizione,  ubicazione  e  capacita'  dei singoli depositi delle
materie  prime  impiegate  (vino,  fecce,  vinacce)  e  dei  prodotti
ottenuti dalla distillazione;
   2)  corredare  la  domanda  di  cui  al  punto  1)  con i seguenti
documenti (relativi a ciascun impianto di distillazione) originali  o
in copia autenticata:
    certificato  di  iscrizione  alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura  rilasciato  dall'ufficio  competente  per
territorio;
    licenza   di  esercizio  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  delle
imposte di  fabbricazione  competente  per  territorio,  dalla  quale
risultino  le  materie  prime  che  possono  essere distillate (vino,
fecce, vinacce e vino alcolizzato);
    certificato   di   prevenzione   degli   incendi   o  nulla  osta
provvisorio, ove previsto, rilasciato  dal  comando  provinciale  dei
vigili del fuoco;
    autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal
processo di distillazione, rilasciata dal comune ove sono  ubicati  i
relativi impianti di distillazione;
    autorizzazione  sanitaria  rilasciata in applicazione dell'art. 2
della legge 30 aprile 1962, n. 283.
 
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  2,  paragrafo 1, lettera b), del
          regolamento CEE n. 2046/89 citato  nelle  premesse,  e'  il
          seguente:
             "1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
               b)  distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica
          o associazione di dette persone che:
               distilla  vini,  vini alcolizzati, sottoprodotti della
          vinificazione   o    altri    prodotti    ottenuti    dalla
          trasformazione di uve e
               e' riconosciuta dalle autorita' competenti dello Stato
          membro nel  cui  territorio  si  trovano  gli  impianti  di
          distillazione".
             -  Si trascrive il testo dell'art. 2, paragrafo 2, della
          legge n. 283/1962, citato nelle premesse:
             "2.   L'esercizio   di   stabilimenti,   laboratori   di
          produzione,  preparazione  e  confezionamento,  nonche'  di
          depositi    all'ingrosso   di   sostanze   alimentari,   e'
          subordinato ad autorizzazione sanitaria.
             Il  rilascio  di  tale  autorizzazione  e'  condizionato
          dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari,  sia  di
          impianto,  che  funzionali,  previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti.
             I  titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
          depositi  all'ingrosso,  di  cui  al  primo   comma,   gia'
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla  detta  data,
          richiedere  la  prescritta  autorizzazione sanitaria, anche
          nel  caso  che  fossero  in  possesso   di   autorizzazioni
          rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
             I  contravventori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire
          100.000 a lire 500.000 (7)".