IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed in particolare gli articoli 2 e 24; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di certificato e nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata ed integrata con legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di smaltimento delle acque reflue; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 2, in materia di autorizzazioni sanitarie; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1984 con il quale sono state dettate - ai sensi degli articoli 2 e 24 del citato regolamento CEE n. 2046/89 - le modalita' e le condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore; Ritenuta la necessita' di emanare nuove disposizioni per la concessione del riconoscimento di distillatore al fine di tenere conto di quanto prescritto dalle leggi dianzi citate; Ritenuto, altresi', necessario di meglio disciplinare la facolta' di revoca e di sospensione temporanea del riconoscimento stesso; Decreta: Art. 1 Il distillatore che soddisfa alle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve: 1) presentare una domanda in carta bollata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - Roma 00187. La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi: nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario nonche' partita IVA della ditta; domicilio e sede sociale, numero telefonico; tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato); ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialita' operativa giornaliera ed annua; descrizione, ubicazione e capacita' dei singoli depositi delle materie prime impiegate (vino, fecce, vinacce) e dei prodotti ottenuti dalla distillazione; 2) corredare la domanda di cui al punto 1) con i seguenti documenti (relativi a ciascun impianto di distillazione) originali o in copia autenticata: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio; licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate (vino, fecce, vinacce e vino alcolizzato); certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco; autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione, rilasciata dal comune ove sono ubicati i relativi impianti di distillazione; autorizzazione sanitaria rilasciata in applicazione dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2046/89 citato nelle premesse, e' il seguente: "1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che: distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o altri prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve e e' riconosciuta dalle autorita' competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione". - Si trascrive il testo dell'art. 2, paragrafo 2, della legge n. 283/1962, citato nelle premesse: "2. L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 (7)".