Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto, anche a seguito dei quesiti pervenuti dal sistema bancario e dagli operatori interessati, si forniscono le precisazioni che seguono ai sensi dell'art. 17, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988. 1) VALUTE ESTERE (art. 3). a) Titoli obbligazionari esteri con vita residua inferiore a centottanta giorni. I titoli obbligazionari esteri di proprieta' di residenti, anche quando ammessi in quotazione in Italia, assumono ex lege (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88 e art. 3 del decreto ministeriale n. 105/89) la qualifica di valuta estera negli ultimi centottanta giorni di vita; essi, pertanto, possono essere negoziati soltanto in contropartita con le banche abilitate, contro lire. 2) VERIFICA DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO, VALUTARIE E IN CAMBI (art. 24). a) Regolamento in valuta diversa da quella contrattuale. Fermo restando che la valuta di regolamento puo' anche essere diversa da quella contrattualmente stabilita, nella sez. 3 della dichiarazione valutaria dovra' comunque essere indicata la valuta effettivamente utilizzata per il regolamento. b) Data di presentazione della dichiarazione valutaria per operazioni il cui regolamento, originariamente previsto entro sessanta giorni, sia slittato oltre tale termine. Lo slittamento non consensuale dei termini di regolamento oltre sessanta giorni dall'operazione doganale comporta presentazione della dichiarazione valutaria relativa all'operazione con l'estero entro novanta giorni dallo sdoganamento, indicando come data di regolamento quella ragionevolmente prevista. Si precisa che per modifica consensuale e' da intendersi qualsiasi variazione accettata degli impegni contrattuali, indipendentemente dalle modalita' di manifestazione. c) Amministrazione fiduciaria per conto di non residenti. Il residente puo' assumere impegni fiduciari per conto di non residenti consistenti nell'acquisto e nell'amministrazione di titoli italiani. La negoziazione della valuta rimessa dal non residente a favore del residente fiduciario ed il successivo ritrasferimento all'estero sono assoggettati alla verifica prevista per le operazioni finanziarie. Nella relativa dichiarazione valutaria, a seconda dei casi (introito o esborso), dovra' essere barrata, nel riquadro "natura dell'operazione", la casella "investimento estero" o "disinvestimento estero" e, in entrambi i casi, la casella "altri". d) Acquisti contro lire di immobili siti in Italia di proprieta' di non residenti. Gli acquisti da parte di residenti di immobili siti in Italia di proprieta' di non residenti devono essere, di norma, sottoposti a verifica di regolarita' a carico degli acquirenti residenti, trattandosi di operazioni con l'estero. Tuttavia, qualora il regolamento di tali operazioni avvenga con consegna fra le parti di banconote italiane o assegni in lire di conto corrente o circolari e la banca sia interessata per il trasferimento all'estero del ricavo direttamente dal non residente, essa puo' dar corso al trasferimento stesso (ovvero all'accreditamento in conto estero della somma) sulla scorta dell'atto notarile di compravendita; in tal caso, la banca compilera', per conto del residente acquirente, la dichiarazione valutaria - parte statistica - sulla base degli elementi desumibili dall'atto notarile medesimo. e) Dichiarazione valutaria di soggetti residenti in San Marino. I soggetti residenti in San Marino, quando tenuti alla dichiarazione valutaria, non devono compilare il riquadro "Informazioni sull'operatore" della sez. 1 se non per la voce "codice meccanografico" nella quale dovra' essere convenzionalmente indicato il codice 99999999. Inoltre, nella sez. 2 alla voce "Provincia..." dovra' essere indicato il codice SM. A completamento dell'informazione si fa presente che, in vigenza del periodo transitorio, il codice 99999999 dovra' essere riportato anche nella modulistica tradizionale ancora in essere tutte le volte in cui ricorre l'informazione "codice meccanografico". 3) CONTI SPECIALI ALL'ESTERO (art. 12). a) Utilizzo del conto "collecting" per estinzione di finanziamenti concessi in loco. I conti speciali all'estero a nome di residenti beneficiari di molteplici pagamenti possono essere utilizzati per l'estinzione di finanziamenti di banche estere concessi a fronte dei futuri incassi, sempreche' tali finanziamenti siano affluiti in Italia attraverso il sistema delle banche abilitate; resta fermo che i residenti interessati sono tenuti a compilare la dichiarazione valutaria prescritta per le operazioni a fronte delle quali sono stati ottenuti gli anticipi. 4) ESPORTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO (art. 14). a) Utilizzo all'estero della carta di credito per prelievi di contanti. Le carte di credito esportabili ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 105/89 possono essere utilizzate all'estero anche per ottenere disponibilita' in contanti. b) Assegni di conto corrente tratti su conti estinti. Gli assegni di conto corrente rimessi per l'incasso da corrispondenti esteri, quando risultino tratti dai residenti su conti correnti bancari estinti, non hanno rilevanza valutaria in quanto non idonei ad assolvere la funzione di mezzi di pagamento. Pertanto, le banche non devono farne oggetto di segnalazione all'Ufficio, fermo rimanendo, ovviamente, ogni altro eventuale adempimento di natura non valutaria. c) Esportazione degli assegni bancari e circolari intestati a residenti recanti la clausola di non trasferibilita'. Gli assegni bancari e circolari intestati a residenti recanti la clausola di non trasferibilita', essendo equiparabili, agli effetti valutari, ai libretti nominativi bancari e postali, sono disciplinati, ai fini dell'esportazione, dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, lettera b), del decreto ministeriale n. 105/89. Essi, pertanto, sono liberamente esportabili, fermo restando che l'esportazione del documento non abilita al trasferimento del relativo importo. 5) COMPENSAZIONI VALUTARIE (art. 24 e circolare RV n. 1989/1). a) Comunicazione delle compensazioni valutarie. Nella comunicazione delle compensazioni valutarie che non comportino trasferimenti di valuta da o verso l'estero oltre la prevista soglia dei 10 milioni non e' richiesta la compilazione della parte I della dichiarazione valutaria ("assunzione di responsabilita'"). b) Comunicazione delle compensazioni valutarie di importo "minore" e dei movimenti sui conti autorizzati - cambio da applicare e verifica di regolarita'. La controvalutazione in milioni di lire degli importi previsti nella dichiarazione valutaria (parte statistica - compensazioni, conti autorizzati, riquadro B)puo' essere effettuata anche al cambio dell'ultimo giorno del mese di riferimento. Si conferma che per la verifica della regolarita' dei movimenti sui conti autorizzati l'assunzione di responsabilita' e' prevista esclusivamente all'apertura del conto e va reiterata solo con cadenza annuale. c) Compensazioni multilaterali (netting) - Paese creditore/debitore. Nelle compensazioni multilaterali (netting), per Paese creditore/debitore deve intendersi quello del soggetto titolare del credito/debito, prescindendosi, pertanto, dal Paese in cui opera il soggetto che funge da "stanza di compensazione". Il direttore: SCORDINO