IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste le ordinanze n. 1547/FPC del 25 agosto 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1988 e n.  1648/FPC  del  4
febbraio  1989  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  36 del 13
febbraio 1989, con le  quali  e'  stata  disposta  la  proroga  delle
disposizioni  concernenti  il  collocamento in aspettativa, in favore
dei sindaci dei comuni  di  Saviore  Adamello,  Sonico  e  Niardo  in
provincia  di  Brescia,  colpiti dagli eventi alluvionali del mese di
agosto 1987, da ultimo, fino al 31 marzo 1989;
  Viste  le  deliberazioni  numeri 102 del 23 giugno 1989, 130 del 20
giugno 1989 e 155  del  5  giugno  1989  corredate  dalle  pertinenti
richieste  con le quali i comuni di Saviore Adamello, Niardo e Sonico
ad integrazione di quanto gia' richiesto fin dal marzo  1989  tramite
la   prefettura   di   Brescia,  hanno  nuovamente  rappresentato  la
necessita' di un  ulteriore  differimento  del  termine  relativo  al
collocamento  in  aspettativa  dei propri sindaci, alla stregua degli
interventi  e  delle  attivita'  ancora  in  essere  nei   rispettivi
territori;
  Vista  la  nota  n. 3025/20.2 GAB del 6 luglio 1989 con la quale la
prefettura di Brescia  esprime  parere  favorevole  ad  un  ulteriore
differimento  del  termine  sopra  citato,  in  considerazione  delle
incombenze ed attivita' in corso a seguito degli  eventi  alluvionali
del 1987;
  Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1989 n. 245, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto  la
proroga al 30 giugno 1990, limitatamente al sindaco o a suo delegato,
nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, del  termine  del  30
giugno  1989 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987,
n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  1988,
n.  12,  relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori
comunali delle zone della Basilicata e  della  Campania,  colpite  da
eventi che risalgono al 1980;
  Ravvisata,  anche  alla  stregua  di  quanto  disposto  dal  citato
decreto-legge n. 245, l'opportunita' di adottare analoga disposizione
per i comuni di cui si tratta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il   termine   del   31   marzo  1989  di  cui  all'articolo  unico
dell'ordinanza  n.  1648/FPC  del  4  febbraio  1989,  citata   nelle
premesse,  relativo  al  collocamento  in aspettativa dei sindaci dei
comuni di Saviore  Adamello,  Sonico  e  Niardo,  e'  definitivamente
differito, a beneficio dei medesimi, al 31 dicembre 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 ottobre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO