IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le ordinanze n. 1547/FPC del 25 agosto 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1988 e n. 1648/FPC del 4 febbraio 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1989, con le quali e' stata disposta la proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, in favore dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987, da ultimo, fino al 31 marzo 1989; Viste le deliberazioni numeri 102 del 23 giugno 1989, 130 del 20 giugno 1989 e 155 del 5 giugno 1989 corredate dalle pertinenti richieste con le quali i comuni di Saviore Adamello, Niardo e Sonico ad integrazione di quanto gia' richiesto fin dal marzo 1989 tramite la prefettura di Brescia, hanno nuovamente rappresentato la necessita' di un ulteriore differimento del termine relativo al collocamento in aspettativa dei propri sindaci, alla stregua degli interventi e delle attivita' ancora in essere nei rispettivi territori; Vista la nota n. 3025/20.2 GAB del 6 luglio 1989 con la quale la prefettura di Brescia esprime parere favorevole ad un ulteriore differimento del termine sopra citato, in considerazione delle incombenze ed attivita' in corso a seguito degli eventi alluvionali del 1987; Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1989 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto la proroga al 30 giugno 1990, limitatamente al sindaco o a suo delegato, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, del termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone della Basilicata e della Campania, colpite da eventi che risalgono al 1980; Ravvisata, anche alla stregua di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 245, l'opportunita' di adottare analoga disposizione per i comuni di cui si tratta; Dispone: Art. 1. Il termine del 31 marzo 1989 di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 1648/FPC del 4 febbraio 1989, citata nelle premesse, relativo al collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo, e' definitivamente differito, a beneficio dei medesimi, al 31 dicembre 1989. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 ottobre 1989 Il Ministro: LATTANZIO