IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto  l'art.  1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione   della   Sezione   Zecca   nell'ambito    dell'Istituto
Poligrafico dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 luglio 1989,
registrato alla Corte dei conti il 15 luglio  1989,  registro  n.  22
Tesoro, foglio n. 49, concernente l'emissione di una moneta d'argento
da L. 500 commemorativa del centenario della morte  di  San  Giovanni
Bosco;
  Considerato  che occorre provvedere all'emissione di monete a corso
legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni  e  privati
italiani o stranieri;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1988 per
collezionisti, confezionate in appositi  contenitori  e  comprendenti
ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L.
100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria
e  L.  500 in argento commemorativa del centenario della morte di San
Giovanni Bosco.