IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1989, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 49, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di San Giovanni Bosco; Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. E' autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1988 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del centenario della morte di San Giovanni Bosco.