IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'   degli   studi   "G.   D'Annunzio"   di   Chieti  e
convaliditati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
 
                            Articolo unico
 
  Nell'art.   55,  relativo  alle  scuole  dirette  a  fini  speciali
istituite presso l'Universita', e' aggiunta la scuola "di  assistenza
nefrologica e tecniche dialitiche".
  Dopo  l'art.  72, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali "di
assistenza nefrologica e tecniche dialitiche" con i relativi articoli
come appresso riportato.
                    Scuola diretta a fini speciali
           di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche
  Art.  73.  -  E'  istituita  la  scuola  diretta a fini speciali di
assistenza nefrologica e  tecniche  dialitiche  presso  l'Universita'
degli studi di Chieti.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare personale sanitario per la
prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie e  per  le  tecniche
sostitutive dell'insufficienza renale.
  La  scuola  rilascia il diploma di tecnico di nefrologia e tecniche
dialitiche.
  Art.  74. - Il corso di studi della scuola ha la durata di due anni
e non e' suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore
previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso e per un totale di dieci studenti.
  Art.  75. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e la cattedra di nefrologia medica.
  Art.  76.  - Sono ammessi alle prove per ottenere l'ammissione alla
scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado  in  possesso  altresi' del diploma rilasciato dalla scuola per
infermieri professionali.
  Art.  77. - L'attivita' pratica comporta ogni anno quattrocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
 
 1› Anno:
   fisiopatologia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
   fisiopatologia speciale   . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
   immunologia e immunopatologia   . . . . . . . . . . . . . . "   20
   farmacologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
   nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali,
vascolari (I anno)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
   terapia dietetica (I anno)  . . . . . . . . . . . . . . . . "   30
   tecniche dialitiche (I anno)  . . . . . . . . . . . . . . . "   40
 
 2› Anno:
   igiene ed organizzazione sanitaria  . . . . . . . . . . . . ore 20
   assistenza al paziente nefropatico  . . . . . . . . . . . . "   20
   insufficienza renale acuta e cronica  . . . . . . . . . . . "   20
   nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali,
vascolari (II anno)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
   terapia dietetica (II anno)   . . . . . . . . . . . . . . . "   30
   tecniche dialitiche (II anno)   . . . . . . . . . . . . . . "   40
   trapianto renale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
 
  Art. 78. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente
designato dal  consiglio  della  scuola,  consiste  nella  frequenza,
durante i due anni di scuola, delle seguenti strutture nefrologiche a
direzione universitaria:
   reparti di degenza;
   reparti dialisi;
   ambulatori  e  laboratori  dell'istituto  di  clinica nefrologica,
presidio ospedaliero "S. Camillo De Lellis", Chieti.
  La  frequenza,  per  complessive  quattrocento  ore  annue, avviene
secondo le modalita'  stabilite  con  delibera  del  consiglio  della
scuola,  tali  da  assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di
esperienza e di formazione professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  79. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1989
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 179