IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  proprio  decreto n. 352543/66-AU-175 in data 22 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio  1989,
con  cui  e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in
ECU con godimento 28  dicembre  1988,  di  durata  quinquennale,  per
l'importo di 1.000 milioni di ECU;
  Visto in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale
in data 22 dicembre 1988, con cui, tra  l'altro,  e'  stata  affidata
alla   Banca  d'Italia  l'esecuzione  delle  operazioni  relative  al
pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso  dei  certificati
emessi,  prevedendosi  che i rapporti conseguenti a dette operazioni,
sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato
decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Titolo I
                     CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane,
al  netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio
finanziario, verranno messi dal Tesoro  a  disposizione  della  Banca
d'Italia il 28 dicembre di ogni anno, a partire dal 28 dicembre 1989,
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e  10  del  decreto
ministeriale in data 22 dicembre 1988, citato nelle premesse.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente
bancario, denominato "Banca d'Italia - Amministrazione  centrale".  I
mandati  verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni
prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il  28  dicembre
di ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto  da  pagare  a
ciascun  portatore  dei  titoli,  alle  cinque  lire piu' vicine, per
difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero",  la   Banca   d'Italia
provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di novembre di ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.