IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 3, 14 luglio e 18 settembre 1989, con le quali la UAP Vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Roma; Vista altresi' la richiesta della UAP Vita S.p.a, di poter adottare le stesse tariffe nonche' le condizioni generali e particolari di polizza gia' approvate per la predetta rappresentanza; Vista la lettera in data 29 settembre 1989, n. 923448, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989; Decreta: Art. 1. La UAP Vita S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La predetta societa' e' altresi' autorizzata ad applicare le tariffe e le condizioni generali e particolari di polizza gia' approvate alla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie.